Cassazione Penale, Sentenza n. 39497/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, deducendo due motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il giudice di merito aveva sovrastimato il valore del tasso alcolemico e non aveva considerato la concreta mancanza di pericolosità della condotta (la ricorrente era tornata a casa senza aiuto, rispose lucidamente agli agenti e non vi era sintomatologia grave); 2) vizio analogo per il diniego delle circostanze generiche, per il quale si lamentava la mancanza di una motivazione personalizzata e adeguata ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente motivato la riforma dell'assoluzione sul presupposto che non sussistessero le condizioni per applicare l'art. 131-bis c.p.: è stato valorizzato il significativo superamento della soglia alcolemica, il tratto di guida non breve su autostrada in orario pomeridiano (aumentando il pericolo) e la sintomatologia rilevata dagli agenti (alito vinoso, tono della voce elevato, sudorazione, difficoltà di equilibrio). Quanto alle generiche, la Corte ha ritenuto assente una descrizione di elementi positivi specifici che giustificassero la loro concessione; l'incensuratezza è stata considerata irrilevante ai fini oggettivi ma utile per contenere la pena al minimo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis Codice della Strada
Norma incriminatrice del reato di guida in stato di ebbrezza; nella vicenda è il reato ascritto all'imputata e la Corte ha valorizzato il livello di alcoolemia come elemento di gravità.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto non operativa la causa poiché, valutati i criteri rilevanti (art. 133 c.p.), il fatto presentava un disvalore concreto e un grado di pericolosità non trascurabile (alto tasso alcolemico, contesto di guida pericoloso, sintomatologia).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e riferimento per la valutazione della tenuità: la Corte ricorda che il giudice deve fare riferimento ai criteri di tale articolo e può indicare soltanto gli elementi ritenuti rilevanti, effettuando una valutazione complessiva.
art. 62-bis, comma 3 cod. pen.
Disposizione sulla incensuratezza: la Corte ha precisato che l'incensuratezza non costituisce di per sé un "elemento positivo" ai fini della concessione di circostanze attenuanti specifiche, ma può giustificare il contenimento della pena al minimo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal Procuratore generale in relazione alle statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso; nella pronuncia il PG aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione all'insussistenza di ragioni di esonero dal pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e motivata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il giudice non è obbligato ad esaminare tutte le voci, ma deve indicare chiaramente gli elementi ritenuti rilevanti.
- Un significativo superamento delle soglie di alcolemia e indicatori clinici di alterazione (alito vinoso, sudorazione, difficoltà di equilibrio, ecc.), unitamente al contesto di guida (es. tratto autostradale, traffico, velocità), sono elementi che ostano all'applicazione della causa di non punibilità per tenuità.
- La mera assenza di precedenti penali (incensuratezza) difficilmente costituisce, da sola, un "elemento positivo" idoneo a giustificare la concessione di circostanze attenuanti specifiche; può tuttavia essere considerata nella determinazione della pena entro i limiti minimi.
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico e dimostrabile gli elementi che il giudice avrebbe omesso o valutato erroneamente; ragionamenti generici o la sola riproposizione di censure astratte possono rendere il ricorso inammissibile.
- La Corte di Cassazione valuta la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale dei giudici di merito: se la motivazione della Corte d'appello è coerente, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto vivente, la Cassazione confermerà l'operato di merito.
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