Sentenza n. 498/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 130/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 36/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli - Sezione lavoro, relativa all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli - Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditargli euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme relative all'annualità 2023/2024, mentre non risultava eseguita la statuizione relativa all'annualità 2022/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'annualità 2023/2024, poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento dopo la proposizione del ricorso. Per l'annualità 2022/2023 ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vercelli, pagando le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa relativamente a una parte della controversia.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta esecuzione del titolo durante il processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa effettivamente soddisfatta.
- Quando l'Amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento della parte residua entro un termine assegnato, potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L'esecuzione parziale e tardiva del titolo, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite anche per la parte della controversia dichiarata cessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →