Sentenza del 13/02/2015 n. 2934 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento relativo alla compravendita della nuda proprietà di un immobile. L'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato nell'atto da 1.150.000.000 lire a 3.977.000.000 lire. La contribuente S.E. era deceduta durante il giudizio di primo grado, senza che il decesso fosse dichiarato, e l'atto di appello era stato notificato presso il difensore costituito in primo grado, senza chiamare nominativamente gli eredi. Gli eredi avevano quindi impugnato per cassazione la sentenza della CTR, deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio e la nullità del giudizio di appello.
La decisione
Nelle more del giudizio di cassazione, la sentenza impugnata della CTR è stata revocata da una successiva sentenza della stessa CTR, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La revocazione ha eliminato dall'ordinamento la decisione oggetto dei ricorsi. Di conseguenza, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quelli incidentali per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non era più possibile ottenere una modifica o una cassazione della sentenza ormai revocata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
Art. 395, n. 3, c.p.c. - Revocazione
La sentenza della CTR precedentemente impugnata è stata revocata ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c. e, una volta divenuta definitiva, è stata considerata definitivamente espunta dall'ordinamento.
Principio dell'interesse ad agire e a impugnare
l'interesse ad agire e, conseguentemente, anche quello ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche al momento della decisione
L'interesse all'impugnazione deve permanere fino alla decisione. Se nel frattempo la sentenza impugnata viene revocata o comunque perde efficacia, il ricorso diventa inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Cass. civ., Sezioni Unite, 4 luglio 2014, n. 15295
ultrattività del mandato alla lite conferito al difensore
La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza del decesso della parte, la notifica al difensore costituito può essere valida in determinate condizioni, in forza dell'ultrattività del mandato alla lite. La validità dipende dai limiti e dalle condizioni individuati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Cass. civ., Sezioni Unite, 29 novembre 2006, n. 25278
viene a cessare la materia del contendere ed il ricorso diviene inammissibile per carenza d'interesse
La revoca della sentenza impugnata durante il giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se la decisione impugnata viene revocata o definitivamente eliminata durante il giudizio di impugnazione, il ricorso perde normalmente il proprio oggetto e deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare non deve esistere soltanto quando il ricorso viene presentato, ma deve permanere anche al momento della decisione.
- Quando una parte muore durante il processo, occorre verificare se il decesso sia stato dichiarato e se gli eredi siano stati correttamente coinvolti; tuttavia, la notifica al difensore della parte deceduta può conservare efficacia in presenza delle condizioni riconosciute dalla giurisprudenza sull'ultrattività del mandato.
- La revocazione definitiva della sentenza può rendere inutile l'esame dei motivi di cassazione, anche se il ricorso era originariamente ammissibile e fondato su possibili violazioni processuali.
- In caso di cessazione della materia del contendere sopravvenuta per una causa non imputabile esclusivamente a una parte, le spese possono essere compensate, soprattutto quando la causa di inammissibilità si è verificata dopo la proposizione dei ricorsi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 13 feb 2015Sentenza del 13/02/2015 n. 264 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →