Cassazione Civile, Ordinanza n. 32794/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un imprenditore edile agiva per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo di un contratto di appalto asseritamente intercorso con la committente, quantificato in euro 39.527,67. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione della convenuta, l'aveva riformata rigettando la pretesa per mancata prova sia dell'effettiva esecuzione delle opere appaltate sia del quantum del corrispettivo pattuito. In cassazione l'appaltatore deduceva due motivi: con il primo chiedeva, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze istruttorie e della prova testimoniale; con il secondo censurava la ritenuta superfluità dell'esame dei pagamenti che assumeva eseguiti dalla committente e dal marito, sostenendo un principio in tema di imputazione del pagamento effettuato con titoli di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a ottenere un nuovo giudizio sul fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché, anche a voler discutere l'imputazione dei pagamenti, restava assorbente il fatto che il creditore non aveva prima assolto l'onere di provare l'an e il quantum del credito, onere che la Corte territoriale aveva ritenuto non assolto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con anche l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
la causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
il richiamo serve a quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché l'apprezzamento delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- La censura che si limiti a contrapporre alla motivazione impugnata una diversa lettura di testimonianze e documenti è inammissibile se mira, in sostanza, a ottenere un riesame del merito.
- Nel giudizio di pagamento del corrispettivo, il creditore/appaltatore deve provare innanzitutto l'esistenza del credito e il suo ammontare; solo una volta assolto tale onere assumono rilievo eventuali contestazioni del debitore sui pagamenti eseguiti.
- Il principio secondo cui il debitore deve provare l'imputazione del pagamento con titoli di credito non esonera il creditore dal preliminare onere di dimostrare an e quantum del credito azionato.
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