Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta dovuta in relazione a una denuncia di successione, seguita da avviso di liquidazione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendolo tardivo, perché notificato oltre il termine lungo semestrale applicato dal giudice d'appello. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38, comma 2, e dell'art. 327 c.p.c., oltre alla l. n. 69 del 2009, sostenendo che, poiché il ricorso introduttivo era stato notificato il 12 maggio 2009 e depositato il 10 giugno 2009, avrebbe dovuto applicarsi il previgente termine lungo annuale di impugnazione, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 20 marzo 2015 (entro il termine, computato anche il periodo feriale).
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché, in via pregiudiziale, ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata dall'Agenzia ricorrente alle controparti. Ritenuta rituale la rinuncia, anche alla luce della disciplina processuale richiamata dalla Corte, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese in favore delle intimate, non costituite, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione di legge era dedotta come vizio processuale della sentenza impugnata, ma la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il termine applicabile all'appello nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2
Richiamato per il rinvio alle regole sull'impugnazione e sul termine lungo.
art. 327 c.p.c.
È stata prospettata l'applicazione del termine lungo annuale nel testo previgente, in ragione della data di introduzione del giudizio di primo grado.
l. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 46, comma 17, e 58, comma 1
Norme invocate per sostenere la disciplina temporale del termine di impugnazione applicabile ratione temporis.
art. 390 c.p.c.
La Corte ha dichiarato che la rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che, in mancanza delle formalità prescritte, la rinuncia non darebbe luogo a estinzione ma potrebbe condurre a inammissibilità; nel caso concreto la rinuncia è stata ritenuta rituale.
art. 390, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la nuova formulazione che richiede la comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria del deposito dell'atto di rinuncia.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m)
Richiamato quale fonte della nuova formulazione dell'art. 390 c.p.c.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6
Richiamato per la disciplina intertemporale della riforma.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)
Richiamata insieme alla disciplina transitoria della riforma processuale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e comunicata/notificata secondo le forme prescritte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- L'atto di rinuncia al ricorso è unilaterale ma ricettizio: la sua efficacia processuale dipende dal rispetto delle formalità di comunicazione alle parti costituite o ai loro difensori.
- Se la rinuncia al ricorso non è ritualmente formalizzata, non produce estinzione del processo di cassazione, ma è comunque indice del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato ammessa al sistema della prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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