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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23015/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per spendita di monete falsificate (art. 453 c.p.) denunciando in tre motivi: 1) l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, sostenendo che le intercettazioni erano state autorizzate per altro procedimento (presunto reato di sfruttamento della prostituzione) e non per i reati di falso nummario, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Cavallo) sulla utilizzazione delle captazioni; 2) carenza e illogicità della motivazione e travisamento della prova, con particolare riferimento alla mancata motivazione in primo grado sulla chiamata di correo di Claudio Troiani e alla presunta errata identificazione del parlante (confusione con un altro imputato meccanico); 3) errata qualificazione giuridica del fatto: secondo il ricorrente i fatti, così motivati, dovrebbero integrare reati meno gravi (art. 455 e 457 c.p.) e non il reato di spendita in previo concerto ex art. 453 c.p., contestando che la prova non dimostrerebbe un "previo concerto" con il falsificatore o un intermediario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato: il primo motivo (inutilizzabilità delle intercettazioni) è stato ritenuto inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di indicare e produrre il decreto autorizzativo o altri atti specifici; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il Tribunale aveva già fondato la decisione sulle intercettazioni e su perizia, e le censure sulla motivazione e sull'identificazione del parlante dovevano essere sollevate nei gradi precedenti; il terzo motivo è inammissibile per dedotto tardivamente e comunque infondato, essendosi il "previo concerto" ritenuto desumibile dalla quantità e dalla reiterazione delle forniture. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di spendita di monete falsificate; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base di indizi (quantità e reiterazione), ammettendo anche la prova indiziaria del "previo concerto"

  • art. 455 cod. pen.

    Citato dal ricorrente come possibile ricaduta qualificatoria più lieve; la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione ex art. 453 sulla base degli indizi

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Previene la utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello per cui sono state autorizzate; la Corte ha richiamato i limiti all'eccezione di inutilizzabilità ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la violazione

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti di ammissibilità delle captazioni; la Corte ha valutato che non risultava provato che l'autorizzazione non coprisse i reati di falso nummario

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma sulla connessione dei reati; richiamata nel quadro dell'eccezione sulle intercettazioni per valutare se reati diversi potessero considerarsi connessi

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b, c, e)

    Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione: il ricorso aveva dedotto violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; la Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza dei singoli motivi

  • art. 609 cod. proc. pen. (comma 2)

    Prevede che l'inutilizzabilità assoluta rilevabile d'ufficio possa essere sollevata anche in cassazione; tuttavia la parte deve indicare e produrre gli atti su cui si fonda l'eccezione

  • art. 187 cod. proc. pen. (comma 2)

    Onere di indicazione degli atti dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto impugnato; richiamata per sottolineare l'obbligo del ricorrente di specificare e produrre il decreto di autorizzazione alle intercettazioni

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norme sul potere del giudice d'appello di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione; la Corte ha rilevato che la fattispecie non era tra quelle che obbligano l'annullamento d'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte che ha quantificato l'ammenda in euro 3.000,00

  • Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo) - giurisprudenza

    Precedente rilevante sulle limitazioni di utilizzazione delle intercettazioni nei procedimenti diversi; richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova necessaria per applicare quel principio

Massime di principio

  • La doglianza di inutilizzabilità delle intercettazioni richiede l'indicazione precisa e, se necessario, la produzione degli atti (es. decreto di autorizzazione); senza ciò la censura è inammissibile in Cassazione.
  • Se le intercettazioni sono state già utilizzate in primo grado e sottoposte a perizia, l'appello e la cassazione hanno limiti nel rimettere in discussione ex novo l'attendibilità delle trascrizioni salvo specifiche e tempestive contestazioni nel corso del processo.
  • La carenza di motivazione in primo grado non conduce automaticamente all'annullamento in appello: il giudice d'appello può integrare la motivazione ma solo nei limiti consentiti dall'ordinamento; l'eccezione deve essere formulata nei modi e nei tempi previsti.
  • Per la configurazione del "previo concerto" nell'ambito della spendita di monete false è possibile ricorrere a prove indiziarie: quantità rilevante di banconote, frequenza e reiterazione delle forniture possono suffragare il concetto di intesa anche se mediata tramite intermediari ignoti.
  • Le censure relative all'identificazione del parlante nelle intercettazioni devono essere sollevate e documentate precocemente (perizia fonica, contestazioni nel dibattimento); se non dedotte nei gradi precedenti rischiano di essere inammissibili in Cassazione.
  • In generale, i motivi di cassazione devono essere specifici, ben documentati e coerenti con gli oneri probatori e processuali: mancanza di specificità o allegazione incompleta comportano il rigetto per inammissibilità o infondatezza.

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