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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30675/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da una pretesa contributiva per l'anno 2008 relativa alla Gestione separata INPS nei confronti di un ingegnere iscritto all'albo che svolgeva anche attività di lavoro subordinato e non risultava iscritto all'INARCASSA. In primo grado era stata accolta l'opposizione del professionista, dichiarando illegittima l'iscrizione d'ufficio e infondata la pretesa contributiva; la Corte d'appello aveva invece ritenuto corretta, nel merito, l'affermazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma aveva respinto comunque la domanda dell'INPS per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, escludendo sia il dies a quo invocato dall'Istituto sia la sospensione per occultamento doloso o impossibilità giuridica. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha censurato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che dovesse farsi decorrere dal 1° dicembre 2009, dopo la scadenza del 30 novembre 2009 fissata per il pagamento dei contributi; ha inoltre dedotto che, per i soggetti operanti nei territori colpiti dal sisma aquilano, i termini di prescrizione erano sospesi fino al 31 dicembre 2009. Il professionista ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato con sei motivi, contestando anzitutto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sul rilievo che anche il solo contributo integrativo all'ente di categoria sarebbe sufficiente a escludere l'iscrizione; inoltre ha dedotto varie censure formali e processuali, tra cui decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, carenza di trasparenza e certezza del credito, violazioni della legge sul procedimento amministrativo, applicazione della disciplina sulla sospensione/riduzione della riscossione dei crediti previdenziali e incertezza obiettiva del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura sulla sospensione della prescrizione per la disciplina speciale emergenziale connessa al sisma aquilano. Ha inoltre respinto integralmente il ricorso incidentale del professionista: ha confermato l'orientamento secondo cui gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che versano solo il contributo integrativo all'ente di categoria senza maturare una posizione previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata; ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse le censure incidentali relative a decadenza, trasparenza del credito e vizi formali dell'atto, poiché assorbite dalla decisione sulla prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la prescrizione e la fondatezza della pretesa contributiva alla luce dei principi affermati, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    istituisce la Gestione separata e, secondo la Corte, esprime un principio di universalizzazione della copertura previdenziale; l'unico versamento rilevante per escludere l'obbligo di iscrizione è quello che attribuisce una effettiva prestazione previdenziale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

    norma di interpretazione autentica richiamata per affermare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti che svolgano attività libero-professionale senza essere iscritti a una cassa previdenziale di categoria.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    richiamato in tema di prescrizione dei contributi; la Corte ribadisce che il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    norma invocata dall'INPS per sostenere che la dichiarazione fiscale non individua il dies a quo della prescrizione, essendo una mera esternazione di scienza.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    esclusa l'applicabilità della sospensione per occultamento doloso del debito nel caso concreto.

  • art. 2934 c.c.

    la Corte richiama la regola per cui la prescrizione estingue il diritto per il decorso del tempo determinato dalla legge; l'individuazione del dies a quo è questione di diritto rilevabile d'ufficio.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la sospensione emergenziale della riscossione incide sulla possibilità giuridica di esercitare il diritto e quindi sul decorso della prescrizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso principale e incidentale per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    base formale delle censure incidentali per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 25 D.Lgs. 46/1999

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la tardività dell'iscrizione a ruolo; la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per difetto di interesse.

  • L. 241/1990

    richiamata dal ricorrente incidentale in relazione ai requisiti dell'atto amministrativo, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva ai fini della fondatezza del credito.

  • art. 33, comma 28, L. 183/2011

    richiamato per la sospensione della riscossione dei crediti previdenziali nel contesto dell'emergenza sisma e delle proroghe della sospensione.

  • D.P.C.M. 6 aprile 2009

    atto che ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sismici aquilani e che avvia la disciplina speciale di sospensione dei versamenti e della riscossione.

  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009

    "Ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei comuni di cui all’art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa"

    disposizione emergenziale che, secondo la Corte, sospendeva la possibilità di riscossione e quindi anche il decorso della prescrizione dei crediti contributivi.

  • art. 2935 c.c.

    la sospensione della riscossione, avendo efficacia generale, condiziona ab origine l'esercizio del diritto e quindi incide sul decorso della prescrizione.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albi che versino solo un contributo integrativo a una cassa di categoria, senza maturare una corrispondente posizione previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata permane se svolgono attività professionale autonoma e non sono coperti da altra forma previdenziale obbligatoria rilevante.
  • In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione reddituale, che ha natura meramente dichiarativa e non è presupposto del credito.
  • La corretta individuazione del dies a quo della prescrizione è questione di diritto rilevabile d'ufficio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti; il principio di non contestazione non impedisce al giudice di applicare la disciplina normativa corretta.
  • Le discipline speciali emergenziali che sospendono il versamento o la riscossione di contributi previdenziali incidono sul decorso della prescrizione, poiché temporaneamente impediscono al creditore di far valere il diritto.
  • L'opposizione alla riscossione di contributi previdenziali introduce un giudizio di cognizione piena sulla fondatezza sostanziale della pretesa, non limitato al controllo formale dell'atto impositivo; vizi formali o decadenze procedimentali non bastano, da soli, a escludere il credito se non ne escludono il fondamento sostanziale.
  • Censurare in cassazione questioni rimaste assorbite dalla decisione impugnata difetta di interesse se manca una statuizione espressa o implicita su di esse; tali questioni possono essere riproposte al giudice del rinvio in caso di riforma della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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