Sentenza n. 744/2026 - Roma, Sezione 3B
dichiarazione di illegittimità - del silenzio serbato dall’Amministrazione alla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale con domanda n. 40562 presentata dalla ricorrente in data 23.6.2024, prot. n.28290, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione, titolo relativo a formazione professionale abilitante, per le attività di docente per la scuola secondaria di II°, A045, scienze economico aziendali , DSPP compatto livello 1 conseguito in Romania in data 14/02/2024 e DSPP Compatto livello II, conseguito in data 20/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di titoli di specializzazione e formazione professionale conseguiti in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento del Ministero rispetto all’istanza presentata il 23 giugno 2024 per il riconoscimento di titoli di formazione professionale abilitante conseguiti in Romania, funzionali all’insegnamento della materia A045 nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione nonostante l’obbligo di concludere il procedimento e il decorso dei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: esistenza di un obbligo di provvedere su un’istanza del privato, titolarità di una posizione legittimante e scadenza del termine procedimentale. In particolare, ha considerato decorso sia il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 sia quello speciale stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il dirigente generale competente quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso del termine procedimentale, in presenza di un obbligo di provvedere su un’istanza del privato, consente di accertare l’illegittimità del silenzio amministrativo.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
Massime di principio
- Quando un privato presenta un’istanza per il riconoscimento di una qualifica o di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione competente ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla disciplina applicabile.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- La mancata conclusione del procedimento entro il termine applicabile integra silenzio-inadempimento quando il privato sia titolare di una posizione legittimante e sussista l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- In caso di accertamento dell’inerzia, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Nella valutazione delle domande di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi elaborati dall’Adunanza Plenaria in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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