Cassazione Civile, Ordinanza n. 28665/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP emesso a seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, con il quale il reddito d'impresa dichiarato in perdita era stato rettificato dall'Ufficio in positivo. I giudici di merito avevano accolto in parte il ricorso e poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'Amministrazione non avesse contestato in modo specifico, voce per voce, la ricostruzione analitica dei ricavi proposta dal contribuente e che, quindi, operasse il principio di non contestazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico un onere di contestazione puntuale e un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, quando l'Amministrazione finanziaria si difende avverso le censure del contribuente contro l'avviso di accertamento, le tesi difensive del contribuente devono considerarsi contestate per effetto stesso della difesa dell'atto impositivo; non sussiste, quindi, un onere per l'Ufficio di contestare specificamente, voce per voce, la ricostruzione alternativa del contribuente, né un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 115 c.p.c., quale vizio dedotto in sede di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione, desumibile da questa norma, nel processo tributario non comporta per l'Amministrazione finanziaria un onere di contestazione specifica ulteriore o distinta rispetto alle difese svolte a sostegno dell'atto impositivo.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte richiama la disposizione come base del dovere di completezza della difesa nel processo tributario, precisando però che essa non può essere letta come fonte di un onere aggiuntivo di allegazione a carico dell'Amministrazione oltre quanto già contenuto nell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'Amministrazione finanziaria resiste all'impugnazione dell'avviso di accertamento difendendo la legittimità dell'atto, le contestazioni del contribuente devono intendersi contraddette senza bisogno di una replica analitica voce per voce.
- Il principio di non contestazione non può trasformarsi in un onere, per l'Ufficio, di allegare fatti o elementi ulteriori rispetto a quelli già posti a base dell'atto impositivo impugnato.
- In caso di impugnazione dell'avviso di accertamento, l'oggetto del giudizio resta l'atto impositivo nei limiti delle censure dedotte dal contribuente; l'Amministrazione può quindi richiamare quanto accertato nell'atto e nei verbalizzanti senza dover riformulare integralmente la propria ricostruzione.
- La decisione del giudice tributario che pretenda una contestazione analitica e puntuale della ricostruzione alternativa del contribuente, a carico dell'Amministrazione, viola il corretto uso del principio di non contestazione.
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