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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Trento aveva rigettato la domanda di un cittadino maliano volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, e in subordine la protezione sussidiaria o, ulteriormente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione e due eccezioni di legittimità costituzionale. La Corte non entra nel merito delle censure, perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale allegata al ricorso: per i ricorsi in materia regolata dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve recare la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto la procura, pur indicando gli estremi del decreto e una data successiva al deposito, non conteneva una specifica attestazione del difensore sulla posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto, ma solo l'autentica della sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, perché mancava la certificazione espressa da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate da tale norma, la procura speciale deve contenere l'indicazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla specificamente, anche con un'unica sottoscrizione che attesti sia la data sia l'autenticità della firma del conferente.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, si differenzia dalle ordinarie regole sul rilascio della procura speciale previste dal codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di definizione del giudizio con rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, ha ritenuto non contrastante con tali parametri la disciplina dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata dalle Sezioni Unite.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel controllo di costituzionalità/compatibilità del sistema processuale relativo alla procura speciale nei giudizi in materia di protezione internazionale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel controllo di compatibilità della disciplina processuale applicata al ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel controllo di compatibilità della disciplina processuale applicata al ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente che la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La semplice autentica della sottoscrizione del conferente non è sufficiente quando manchi la specifica certificazione della posteriorità della data della procura richiesta dalla disciplina speciale.
  • La mancanza della certificazione sulla data della procura determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare le censure di merito o le questioni di legittimità costituzionale proposte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte resistente non svolge difese, non è necessaria una statuizione sulle spese di lite; resta però dovuto, ove ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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