Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 697/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze che la dichiarava responsabile del reato di diffamazione per un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nel quale avrebbe offeso la reputazione dell'Avv. Carlo Nardi descrivendo, contrariamente al vero, episodi di mancanza di lealtà e chiamandolo "villano". In cassazione la difesa ha articolato tre motivi: (i) errata applicazione dell'art. 595 c.p. in relazione all'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica), sostenendo che le espressioni rientrerebbero nei limiti della critica legittima; (ii) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 598 c.p. (esimente per scritti difensivi); (iii) vizi di motivazione sul quantum del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato o inammissibile). Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile perché il giudice di merito ha correttamente individuato nell'espressione "villano" un contenuto dispregiativo idoneo ad offendere la reputazione e la ricorrente non ha proposto doglianze specifiche sul punto, limitandosi a riferirsi a un diverso contesto (mancato saluto "in udienza"). Il secondo motivo è rigettato perché l'esimente di cui all'art. 598 c.p. non si applica agli esposti indirizzati al Consiglio dell'Ordine forense, atteso che l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente riguarda gli scritti difensivi in senso stretto; la giurisprudenza citata conferma questo principio. Il terzo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Norma applicata per valutare la sussistenza del reato in relazione all'espressione offensiva contenuta nell'esposto; la Corte ha ritenuto che l'espressione denigratoria integrasse l'elemento materiale e psicologico del reato

  • art. 51 cod. pen. (scriminante: esercizio di un diritto)

    Invocata dalla difesa come scriminante per il diritto di critica; la Corte ha ritenuto che i limiti del diritto di critica siano stati oltrepassati dall'uso dell'espressione offensiva e dalla mancanza di contestazione di fatti in termini non diffamatori

  • art. 598 cod. pen. (esimente per scritti difensivi)

    La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: l'esimente riguarda gli scritti difensivi in senso stretto e non si estende agli esposti o denunce al Consiglio dell'Ordine, quando l'autore non è parte del successivo procedimento disciplinare

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità di motivi relativi a vizi di motivazione generici; applicata per dichiarare inammissibile il terzo motivo sul quantum

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti entro cui le parti hanno dedotto i motivi di ricorso per cassazione

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (discipline procedurali sulle requisitorie scritte)

    Normativa procedurale che ha consentito l'uso di requisitoria scritta in luogo della discussione orale; utilizzata nel procedimento di cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018 (Ruggieri)

    Precedente citato per sostenere che l'esimente di cui all'art. 598 c.p. non si applica agli esposti al Consiglio dell'Ordine, in linea con la decisione di questa causa

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019 (Gigli)

    Pronuncia citata a confronto: in quella fattispecie l'esimente è stata ritenuta applicabile in presenza di un ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine in cui il proponente era parte potenziale; la Corte distingue tale ipotesi dall'esposto del caso concreto

Massime di principio

  • L'uso di epiteti offensivi in esposti o denunce dirette a organi disciplinari può integrare il reato di diffamazione se l'espressione ha chiaro contenuto denigratorio e non si limita a una critica puntuale dell'operato professionale.
  • Il diritto di critica non copre espressioni affermative ingiuriose o false; per invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica occorre rimanere nei limiti della contestazione di fatti e argomentazioni, evitando termini offensivi gratuiti.
  • L'esimente prevista dall'art. 598 c.p. è interpretata restrittivamente: si applica agli scritti difensivi in senso stretto (es. memorie difensive) e non agli esposti o denunce quando l'autore non è parte nel procedimento che può scaturire dall'esposto.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e rientrare nei limiti delle norme processuali vigenti (art. 173 disp. att. c.p.p.); censure generiche sulla motivazione o sul quantum possono risultare inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Quando si redige un esposto a fini disciplinari è consigliabile limitarsi all'esposizione circostanziata dei fatti e alle violazioni deontologiche presunte, evitando aggettivi dispregiativi che possano trasformare la contestazione in diffamazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.