Ordinanza del 12/04/2016 n. 7146 - Corte di Cassazione
Contenzioso Tributario - Sentenza Giudice Tributario -Motivazione- Fatti dedotti delle parti - Valutazione -Legittimità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della CTR, ma ha accolto le censure relative all’omessa applicazione del D.M. 10 settembre 1992 nei confronti dell’autocarro utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa. Ha rigettato il motivo sulla motivazione e quello relativo alla valutazione della presunzione sull’acquisto dei terreni, cassando la decisione e rinviando alla CTR Puglia in diversa composizione.
Legittimità della motivazione della sentenza tributaria e rilevanza dell’autovettura strumentale nell’accertamento sintetico
Accertamento sintetico e oggetto del giudizio
La controversia riguarda un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF e addizionali per l’anno d’imposta 2003, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito dichiarato da D.F.L., pari a Euro 8.151,00, fissandolo in Euro 51.849,00. L’accertamento si fondava su indici di maggiore capacità contributiva costituiti da incrementi patrimoniali relativi a beni immobili e mobili, nonché dalla disponibilità di un’abitazione principale e di un’autovettura.
La CTP di Foggia aveva integralmente accolto il ricorso del contribuente. In appello, la CTR di Bari aveva invece accolto solo parzialmente l’impugnazione dell’Agenzia, rideterminando il reddito accertato in Euro 44.288,00.
Decisione della CTR
La CTR aveva ritenuto fondato l’accertamento:
- per Euro 7.288,00, corrispondenti alle rate pagate nel 2003 per l’acquisto dell’autovettura;
- per Euro 14.000,00, pari a un quinto delle risorse proprie di Euro 70.000,00 utilizzate per l’acquisto di terreni effettuato nel 2004, considerato che per Euro 128.000,00 risultava stipulato un mutuo;
- per Euro 23.000,00, in relazione al possesso dell’abitazione e dell’autovettura, ritenuto non contestato.
Motivo relativo al difetto di motivazione
Il contribuente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La motivazione della CTR è stata considerata sufficiente perché consentiva di comprendere le ragioni della decisione attraverso una chiara valutazione dei fatti prospettati dalle parti. In particolare, la motivazione esponeva sia gli elementi favorevoli al contribuente sia quelli favorevoli all’Agenzia, assolvendo quindi alla funzione di rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudicante.
Autovettura o autocarro strumentale all’attività d’impresa
Il secondo e il quarto motivo di ricorso riguardavano la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.M. 10 settembre 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il secondo motivo richiamava anche gli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., mentre il quarto deduceva inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il contribuente sosteneva che la CTR avesse omesso di applicare la disposizione del D.M. 10 settembre 1992 secondo cui la presunzione di disponibilità dei beni non opera per quelli relativi esclusivamente all’attività d’impresa. La censura riguardava un autocarro qualificato come bene strumentale, il cui costo di acquisto era stato portato in detrazione dall’impresa e che, secondo la prospettazione difensiva, veniva utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività.
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, con assorbimento del profilo relativo all’omesso esame del fatto decisivo. Il contribuente aveva indicato in modo autosufficiente le fonti di prova a sostegno della censura, inclusa la documentazione concernente la detrazione da parte dell’impresa della spesa di acquisto del bene mobile registrato.
Secondo la Corte, tali elementi imponevano al giudice di merito di esaminare e applicare la previsione del D.M. 10 settembre 1992 che esclude dalla presunzione di disponibilità i beni destinati esclusivamente all’attività d’impresa. La CTR, avendo considerato l’autovettura sia come bene indice sia ai fini dei relativi costi di gestione senza verificare la sua eventuale destinazione esclusiva all’attività imprenditoriale, aveva violato la disciplina applicabile.
Acquisto dei terreni e prova presuntiva
Con il terzo motivo, il contribuente ha contestato la statuizione relativa all’acquisto dei terreni effettuato nel 2004. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente condiviso la presunzione dell’Ufficio circa l’utilizzazione di un’ulteriore somma di Euro 72.000,00, senza che ne fosse stata provata l’esistenza e nonostante la produzione di documentazione non contestata.
La difesa sosteneva che il prezzo effettivo dei terreni fosse pari a Euro 125.000,00, e non a Euro 200.000,00, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal venditore T.I.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura, pur formalmente riferita alla violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti presuntivi dedotti dall’Ufficio e dell’idoneità della prova contraria prodotta dal contribuente. Tale rivalutazione di merito esula dai limiti del giudizio di legittimità e non può essere effettuata dalla Corte di cassazione.
Esito del giudizio di cassazione
Il Collegio ha condiviso la relazione predisposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ha deciso il ricorso in camera di consiglio, rilevando la manifesta infondatezza del primo motivo, l’inammissibilità del terzo e la fondatezza del secondo e del quarto.
La Corte ha quindi:
- rigettato il primo motivo, relativo al difetto di motivazione;
- rigettato il terzo motivo, dichiarato inammissibile;
- accolto il secondo e il quarto motivo;
- cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti;
- rinviato la causa alla CTR Puglia, in diversa composizione;
- rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta a Roma il 2 marzo 2016 e depositata in cancelleria il 12 aprile 2016.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 12 apr 2016Ordinanza del 12/04/2016 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 12 apr 2016Ordinanza del 12/04/2016 n. 488 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 11 apr 2016Ordinanza del 11/04/2016 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 18 apr 2016Ordinanza del 18/04/2016 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 19 apr 2016Ordinanza del 19/04/2016 n. 806 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Ordinanza · 19 apr 2016Ordinanza del 19/04/2016 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →