Ordinanza del 18/04/2016 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che il fumus boni iuris sussiste quando l’Amministrazione finanziaria non contesta specificamente le argomentazioni del contribuente contenute nell’atto di appello. Il periculum in mora ricorre quando il contribuente dimostra di avere un reddito così modesto da non poter pagare il debito tributario senza compromettere il proprio sostentamento.
Misure cautelari: sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
Misure cautelari e requisiti per la concessione
Il documento riguarda la verifica dei presupposti necessari per l’adozione di una misura cautelare in ambito tributario, individuati nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. Entrambi risultano sussistenti nelle circostanze descritte.
Fumus boni iuris
Il fumus boni iuris, inteso come plausibile fondatezza delle ragioni dedotte dal contribuente, ricorre quando l’Amministrazione finanziaria non formula contestazioni specifiche rispetto alle argomentazioni contenute nell’atto di appello del contribuente. L’assenza di una puntuale replica alle censure e alle motivazioni prospettate viene quindi valorizzata come elemento idoneo a sostenere, in questa fase cautelare, la probabilità di fondatezza della posizione difensiva.
Periculum in mora
Il periculum in mora sussiste quando il contribuente documenta una situazione reddituale particolarmente precaria. In particolare, deve risultare che il reddito posseduto sia talmente modesto da non consentire il pagamento del debito tributario senza determinare l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.
La valutazione del pericolo non dipende, quindi, dalla mera esistenza del debito, ma dalla prova concreta che l’esecuzione o il pagamento dello stesso inciderebbe sulle risorse indispensabili per le esigenze di vita del contribuente.
Elementi probatori rilevanti
Ai fini della valutazione cautelare assumono rilievo:
- l’assenza di contestazioni specifiche dell’Amministrazione finanziaria sulle argomentazioni formulate nell’atto di appello;
- la documentazione relativa al reddito del contribuente;
- la dimostrazione che il pagamento del debito tributario comprometterebbe il sostentamento personale del contribuente.
Principio risultante dal documento
La concomitante presenza di una plausibile fondatezza delle ragioni del contribuente e del rischio di un pregiudizio grave derivante dall’immediato pagamento del debito tributario giustifica la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
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