Ordinanza del 12/04/2016 n. 487 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - ISTANZA DI SOSPENSIONE - RIGETTO - Riproposizione dell'istanza - Mutamento delle circostanze - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale di Milano ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di sospensione proposta da una società contribuente contro l’esecutività di una sentenza tributaria, già oggetto di precedente rigetto. Il successivo avvio dell’esecuzione, mediante intimazione di pagamento, pignoramento presso terzi e iscrizione ipotecaria, non costituisce un mutamento idoneo a consentire la riproposizione dell’istanza. L’art. 669-septies c.p.c., che consente la riproposizione della domanda cautelare in caso di mutamento delle circostanze, riguarda esclusivamente il sequestro e non è applicabile, neppure analogicamente, al procedimento disciplinato dagli artt. 373 c.p.c. e 62-bis del d.lgs. 546/1992. La società è stata condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.100,00.
Inammissibilità della reiterazione di un’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza tributaria ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, nonostante il mutamento delle circostanze.
Inammissibilità della riproposizione dell’istanza di sospensione della sentenza tributaria
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 44, con ordinanza dell’11 aprile 2016, ha esaminato una nuova istanza di sospensione dell’esecutività di una propria sentenza proposta da A. S. Immobiliari S.r.l. La decisione afferma che l’azione cautelare prevista per la sospensione dell’esecutività della sentenza si consuma con il suo esercizio e non può essere reiterata, anche quando il richiedente deduca un successivo mutamento delle circostanze.
Vicenda processuale e pretesa tributaria
La società aveva impugnato una pretesa fiscale relativa agli esercizi 2005-2009, concernente IRES, IRAP e IVA.
La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo la tassazione da euro 1.772.310,00 a euro 488.816,00. In sede di appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta della società di sospendere l’esecutività della sentenza regionale.
Precedente istanza e nuova richiesta di sospensione
Una precedente istanza di sospensione era stata respinta da altra sezione della Commissione Tributaria Regionale con ordinanza del 6 maggio 2015.
La società ha successivamente riproposto la domanda richiamando l’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 e sostenendo che fossero intervenute circostanze nuove e rilevanti. In particolare, al momento della prima istanza risultava soltanto notificata la cartella esattoriale, mentre in seguito sarebbe iniziata l’esecuzione, attraverso:
- intimazione di pagamento;
- pignoramento presso terzi;
- iscrizione di ipoteca.
La società ha chiesto la sospensione della fase di vendita all’asta, sostenendo che l’esecuzione avrebbe potuto privarla della propria sede e compromettere la capacità operativa. Ha inoltre ritenuto di poter proporre una nuova istanza in virtù della facoltà prevista dalla legge.
Quadro normativo richiamato
La Commissione ha esaminato il rapporto tra le seguenti disposizioni:
- art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, che disciplina nel processo tributario la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione;
- art. 373 c.p.c., relativo alla sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione;
- art. 669-septies c.p.c., concernente la possibilità di riproporre un’istanza cautelare respinta quando si verifichino mutamenti delle circostanze;
- art. 669-quaterdecies c.p.c., in materia di applicabilità delle disposizioni sui procedimenti cautelari;
- art. 52 del d.lgs. 546/1992, relativo alla sospensione della sentenza tributaria di primo grado, in collegamento con l’art. 283 c.p.c.;
- art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. 546/1992, applicato per la condanna alle spese.
La Commissione ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 217/2010, in conseguenza della quale l’istituto della sospensione previsto dall’art. 373 c.p.c. aveva trovato applicazione nel processo tributario anche prima della sua espressa disciplina normativa.
Differenza tra sequestro e sospensione dell’esecutività della sentenza
Secondo l’ordinanza, l’art. 669-septies c.p.c. riguarda esclusivamente il procedimento cautelare ordinario relativo al sequestro. Tale norma consente, in caso di rigetto, di riproporre l’istanza quando intervengano mutamenti delle circostanze e può operare sia prima dell’inizio della causa di merito sia nel corso della stessa.
La disciplina non può invece essere estesa alla sospensione dell’esecutività della sentenza prevista dall’art. 373 c.p.c. e recepita dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. Si tratta di un istituto autonomo e strutturalmente diverso, riferito a una situazione nella quale il giudizio di merito è ormai definito.
Irrilevanza del mutamento delle circostanze
La Commissione ha escluso che l’avvio dell’esecuzione possa legittimare una nuova istanza. Anche se il passaggio dalla semplice notificazione delle cartelle all’intimazione di pagamento, al pignoramento presso terzi e all’iscrizione ipotecaria rappresenta un’evoluzione della vicenda esecutiva, tale circostanza non consente di reiterare l’azione cautelare già esercitata e respinta.
L’azione cautelare in questione si consuma irreversibilmente con la presentazione dell’istanza. Ne consegue che il mutamento delle circostanze, pur dedotto dalla parte, rimane irrilevante ai fini della riproposizione della domanda.
Esito del procedimento
La Commissione ha dichiarato inammissibile la nuova istanza di sospensione, ritenendo non applicabile, né in via estensiva né in via analogica, l’art. 669-septies c.p.c. al procedimento regolato dagli artt. 373 c.p.c. e 62-bis del d.lgs. 546/1992.
A carico di A. S. Immobiliari S.r.l. è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali relative alla fase, liquidate in euro 1.100,00.
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