Ordinanza del 19/04/2016 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Misure cautelari - Pendenza del giudizio per cassazione - Sospensione dell'esecuzione dell'accertamento - D. lgs. n. 156/2015 - Art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992 - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn caso di ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, il giudice chiamato a decidere sulla sospensione dell’esecuzione dell’accertamento deve valutare esclusivamente la gravità e l’irreparabilità del danno derivante dall’esecuzione. Non deve invece esaminare la fondatezza dell’impugnazione, che spetta alla Corte di cassazione.
Sospensione dell’esecuzione dell’accertamento durante il giudizio di cassazione
Sospensione dell’esecuzione dell’accertamento in pendenza del giudizio di cassazione
Il documento riguarda le misure cautelari nel processo tributario e, in particolare, la richiesta del contribuente di sospendere l’esecuzione dell’accertamento dopo la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello. La questione è ricondotta all’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto nell’ambito degli interventi del d.lgs. n. 156/2015.
Presupposto della sospensione
Il giudice competente a esaminare la richiesta cautelare deve limitare la propria valutazione al rischio che l’esecuzione dell’accertamento provochi al contribuente un danno grave e irreparabile. Tale requisito costituisce il presupposto da verificare ai fini della sospensione durante la pendenza del giudizio di cassazione.
- Deve essere valutata la gravità del danno potenzialmente derivante dall’esecuzione.
- Deve essere valutata l’irreparabilità del danno.
- La verifica riguarda gli effetti dell’esecuzione dell’accertamento sul contribuente.
Esclusione della valutazione sulla fondatezza del ricorso
Il giudice della sospensione non deve esaminare la fondatezza o l’infondatezza del ricorso per cassazione. La valutazione relativa alla correttezza della sentenza impugnata e alla fondatezza dei motivi di ricorso è riservata esclusivamente alla Suprema Corte, quale giudice del giudizio di legittimità.
Ne consegue che il giudice investito della domanda cautelare non può anticipare il giudizio di merito sull’impugnazione né fondare la decisione sulla presumibile probabilità di accoglimento o rigetto del ricorso per cassazione. Il suo esame deve concentrarsi soltanto sul danno grave e irreparabile conseguente all’esecuzione dell’accertamento.
Ambito applicativo
La regola opera quando ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:
- il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione;
- è pendente il giudizio davanti alla Corte di cassazione;
- il contribuente richiede la sospensione dell’esecuzione dell’accertamento;
- il giudice deve decidere sulla misura cautelare in base al rischio di un danno grave e irreparabile.
Riferimenti normativi
Il documento richiama il d.lgs. n. 156/2015 e l’art. 62-bis del d.lgs. n. 546/1992, disposizione applicabile alla sospensione dell’esecuzione dell’accertamento nella fase successiva alla sentenza d’appello e durante la pendenza del giudizio di cassazione. La disposizione viene interpretata nel senso che il giudice della cautela deve valutare il solo presupposto del danno grave e irreparabile, mentre ogni esame sulla fondatezza dell’impugnazione resta attribuito alla Suprema Corte.
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