Sentenza n. 462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 497/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di una pavimentazione in ghiaia realizzata senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR limitatamente alla parte relativa all’ordinanza di demolizione, mentre non ha impugnato il capo concernente il diniego della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, divenuto quindi definitivo. Ha sostenuto che la pavimentazione non costituisse una nuova costruzione né un’opera edilizia soggetta a titolo, contestando l’accertamento relativo alla posa di uno strato di tout venant di circa 50 cm su un’area di circa 5.072,20 mq. Ha inoltre negato che l’area fosse destinata allo stazionamento e alla manovra di mezzi pesanti o al deposito di materiale lapideo, affermando che lo stato dei luoghi fosse rimasto invariato rispetto al 1989 e compatibile con l’attività agricola. Ha chiesto una verificazione per accertare lo spessore e l’estensione della pavimentazione e ha prospettato violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsa applicazione degli artt. 3 e 31 d.P.R. 380/2001 e difetto di proporzionalità.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il capo della sentenza relativo al diniego della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 non era stato impugnato ed era passato in giudicato, con conseguente definitività della non sanabilità dell’intervento. Ha ritenuto non necessaria la verificazione, poiché il quadro fattuale risultava sufficientemente documentato dagli atti pubblici, dalla sentenza di primo grado e dalle stesse allegazioni dell’appellante. In particolare, l’ordinanza comunale e il successivo verbale di ottemperanza avevano accertato la realizzazione di uno strato di tout venant o ghiaia ben rullata, poi asportato con ripristino del terreno coltivo. Il Collegio ha condiviso l’accertamento del TAR secondo cui tale intervento era diverso dal mero spianamento autorizzato nel 1989. Ha inoltre ritenuto irrilevante che l’intera superficie non fosse stata livellata, anche perché l’appellante non aveva indicato quale area fosse concretamente interessata dalle opere. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, l’edilizia libera comprende le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, solo se contenute entro l’indice di permeabilità, ove previsto, e comunque nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali. L’appellante non aveva dedotto la sussistenza di tali requisiti e l’intervento risultava non conforme alla disciplina urbanistica. La pavimentazione doveva quindi ritenersi intervento edilizio non riconducibile all’edilizia libera e realizzato senza titolo, con conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001
rientrano tra le opere di edilizia libera solo le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale
La pavimentazione di spazi esterni può rientrare nell’edilizia libera soltanto se rispetta l’indice di permeabilità eventualmente previsto e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; in assenza di deduzioni sulla sussistenza di tali requisiti, l’opera non può essere qualificata come edilizia libera.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione è stata ritenuta legittima in relazione alla realizzazione senza titolo di un intervento qualificato come nuova costruzione e non riconducibile all’edilizia libera.
art. 37 d.P.R. 380/2001
Il diniego della sanatoria richiesta tramite SCIA è divenuto definitivo per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado; la non sanabilità dell’intervento costituisce quindi un dato coperto da giudicato nel prosieguo del giudizio.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione, al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti non è stata accolta, essendo stati ritenuti sufficientemente comprovati la realizzazione e le caratteristiche della pavimentazione.
Massime di principio
- La realizzazione di uno strato di ghiaia o tout venant ben rullato, destinato a stabilizzare e trasformare un’area esterna, può integrare un intervento edilizio soggetto a titolo quando ecceda il mero spianamento del terreno e determini una trasformazione stabile del suolo.
- Le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni rientrano nell’edilizia libera solo se rispettano l’indice di permeabilità eventualmente stabilito dallo strumento urbanistico comunale e le ulteriori prescrizioni urbanistiche applicabili.
- Chi invoca la riconducibilità di una pavimentazione all’edilizia libera deve allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001; in mancanza, l’opera non può essere qualificata come libera.
- In appello, il capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato passa in giudicato e vincola la decisione sulle questioni dipendenti o connesse, anche quando riguarda la non sanabilità dell’intervento edilizio.
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