Sentenza n. 958/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, degli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato (tenure track) SSD CHIM/05 (CHEM-05/A) presso l’Università degli Studi di Firenze, in particolare: ⁃ il decreto del Rettore 886/2025, Prot. n. 0160803 del 23.07.2025, con il quale sono stati approvati “gli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia tenure track di cui all’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, con regime a tempo pieno, per il Gruppo Scientifico Disciplinare 03/CHEM-05 (Chimica Organica) Settore scientifico disciplinare CHEM-05/A (Chimica Organica), presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" di questo Ateneo, di cui al sopra citato D.R. 1679/2024, sopra richiamato, dai quali risulta vincitrice la dott.ssa Francesca CLEMENTE” e proclamato vincitrice la dott.ssa Francesca Clemente escludendo il ricorrente dalla selezione; ⁃ il Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice, con il quale sono stati attribuiti i punteggi finali e dichiarata vincitrice la dott.ssa Francesca Clemente (p.ti 73,2), collocando il ricorrente al secondo posto (p.ti 71,2); ⁃ il Verbale n. 2 di valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sulle “pubblicazioni scientifiche presentate”, “attività didattica” e “titoli e curriculum”; ⁃ laddove occorrer possa, il verbale “INTEGRAZIONE AI VERBALI n.2 e n.3 (n. 4)” del 17.07.2025 nella parte in cui al ricorrente vengono assegnati 12 punti e giudizio “BUONO” poiché “In termini di continuità, intensità e consistenza come denotano i 30 lavori presentati, il candidato presenta una solida produzione scientifica, confermata dagli ottimi valori degli indicatori. Tuttavia, considerando l’elevata età accademica, con una prima pubblicazione nel 2014, il giudizio complessivo è BUONO”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione e/o alla valutazione dei candidati, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierno ricorrente; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i criteri della riunione preliminare di cui al verbale riunione preliminare (n. 1) Prot. n. 0077538 del 2.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tenure track presso l’Università degli Studi di Firenze, inclusi l’approvazione degli atti, la proclamazione della vincitrice e i verbali di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (università e vincitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, collocato al secondo posto con 71,2 punti contro i 73,2 della vincitrice, ha dedotto tre censure. Con il primo motivo ha lamentato difetto di istruttoria e violazione della legge n. 241/1990, sostenendo che una pubblicazione fosse stata erroneamente considerata come opera di mera coautoria, anziché come pubblicazione con il ricorrente primo autore, con conseguente omissione di 0,4 punti e sottovalutazione della produzione scientifica complessiva. Con il secondo motivo ha contestato l’utilizzo del criterio della cosiddetta età accademica, non previsto dalla lex specialis né dai criteri formalmente predeterminati, quale elemento riduttivo della valutazione della propria produzione scientifica, chiedendo il riconoscimento di un ulteriore punto. Con il terzo motivo ha censurato l’attribuzione alla vincitrice di un punteggio eccessivo per la realizzazione di attività progettuale, con riferimento a progetti PNRR e Seed Grant, sostenendo che ella non avesse partecipato alla fase ideativa o redazionale dei progetti. Le parti resistenti hanno contestato la fondatezza delle censure e dedotto anche il mancato superamento della prova di resistenza.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente il terzo motivo e lo ha respinto. La Commissione aveva valutato le dichiarazioni sostitutive rese dalla candidata ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000, dalle quali risultava il suo ruolo di responsabile scientifico, il coordinamento di gruppi di ricerca, la gestione di fondi e lo svolgimento di specifiche attività progettuali. In assenza di elementi discordanti o di concreti dubbi, non sussisteva uno specifico obbligo di verifica ulteriore, salvo i controlli a campione. Il ricorrente non ha dimostrato l’inesistenza dell’attività progettuale della candidata né vizi idonei a consentire il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale della Commissione. Il primo motivo, pur ritenuto fondato quanto all’errore nel non riconoscere al ricorrente il ruolo di primo autore nella pubblicazione indicata, è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova di resistenza; lo stesso vale per il secondo motivo. Anche riconoscendo 0,4 punti per la prima censura e un ulteriore punto per la seconda, il ricorrente avrebbe raggiunto al massimo 72,6 punti, rimanendo comunque dietro la vincitrice a quota 73,2. Il TAR ha inoltre rilevato che l’età accademica, pur richiamata in un verbale successivo alla predeterminazione dei criteri, aveva precisato e non alterato il criterio della consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica, senza incrementare i punteggi già attribuiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte infondato e, per il resto, inammissibile. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 7 e ss. l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di difetto di istruttoria e violazione delle garanzie e dei principi generali dell’azione amministrativa; le censure non hanno condotto all’annullamento degli atti.
artt. 46, 47 e 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive rese dalla candidata comportano una specifica responsabilità del dichiarante; in assenza di dubbi o dichiarazioni discordanti, la Commissione non è tenuta a una verifica generalizzata ulteriore, ferma la possibilità di controlli a campione.
art. 24, comma 3, l. 240/2010
Individua la tipologia di ricercatore a tempo determinato tenure track oggetto della procedura selettiva; la norma è richiamata nell’atto di approvazione della procedura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la censura proposta dal candidato di una procedura selettiva è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in concreto che l’eliminazione dell’errore denunciato gli consentirebbe con certezza di conseguire una posizione utile o il risultato perseguito; in caso contrario difetta la prova di resistenza.
- La Commissione giudicatrice può valutare le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 senza procedere a una verifica generalizzata della loro veridicità, salvo che emergano dubbi, elementi discordanti o la necessità di effettuare controlli a campione.
- L’età accademica può essere utilizzata per precisare la valutazione della consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica quando tali criteri siano già previsti dal bando, purché non si traduca nell’introduzione di un autonomo criterio selettivo successivo né nella modifica dei punteggi secondo parametri estranei alla lex specialis.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione giudicatrice non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico; sono necessari elementi concreti di illogicità, travisamento, difetto di istruttoria o manifesta erroneità.
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