Cassazione Penale, Sentenza n. 12263/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 20/09/2021. Il ricorso contestava la carenza di motivazione del decreto di convalida sotto due profili: a) insufficiente illustrazione del fumus commissi delicti, con richiamo generico alla norma violata e a informativa della Polizia Giudiziaria senza integrare nel decreto la descrizione della condotta, la riconduzione ad una fattispecie incriminatrice e il rapporto tra i beni sequestrati e l'ipotesi criminosa; b) assenza di motivazione circa le esigenze probatorie che giustificassero il sequestro, essendosi limitato il provvedimento a indicare genericamente la necessità di accertamenti tecnici sui beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere, con motivazione non meramente formale, la descrizione della condotta ipotizzata, la sua riconduzione alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e il loro rapporto con l'ipotesi di reato, nonché la finalità probatoria specifica degli accertamenti richiesti. Nel caso di specie il decreto e l'ordinanza impugnata si limitavano ad indicare le norme violate e un richiamo generico alla necessità di accertamenti tecnici, risultando affetti da carenza motivazionale radicale. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del 20/09/2021 e ha ordinato la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto; non risultano elementi per applicare l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale per competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che dispongono o convalidano il sequestro probatorio, rilevando che la sola indicazione della norma violata non è sufficiente; occorre descrivere la condotta ipotizzata e il rapporto dei beni con il reato.
art. 253 cod. proc. pen.
Riferimento alle disposizioni sul sequestro probatorio e alle modalità di convalida; utilizzato nel ricorso per contestare la carenza motivazionale del decreto di convalida.
art. 325 cod. proc. pen.
Regola il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali per violazione di legge; la Corte ricorda che la nozione di "violazione di legge" comprende anche vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento inintelligibile.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che prevede la possibilità di conservare il sequestro in determinate ipotesi; la Corte ha rilevato che dagli atti non emergono elementi tali da applicare questa deroga, quindi è stata disposta la restituzione.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione dei provvedimenti alla Procura generale; la Corte ha disposto l'invio della comunicazione per le competenze conseguenti.
art. 515 cod. pen.
Articolo indicato nell'imputazione originaria rispetto ai fatti contestati (riferimento alla fattispecie penale dedotta nell'atto di sequestro).
art. 292 d.P.R. n. 43/1973
Norma amministrativa/penale richiamata nell'originario decreto di sequestro in relazione alle violazioni contestate; indicata come oggetto dell'accertamento ma senza che il decreto ne avesse motivato il collegamento con i beni sequestrati.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma citata a giustificazione del procedimento in camera di consiglio senza la presenza delle parti; rilevante solo per la modalità decisionale adottata.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio e la convalida devono contenere una motivazione specifica: descrizione della condotta ipotizzata, riconduzione alla fattispecie incriminatrice, descrizione dei beni e loro rapporto con il reato.
- Non è sufficiente indicare la sola norma violata o effettuare un richiamo generico all'informativa della Polizia Giudiziaria; il provvedimento deve spiegare perché i beni sono rilevanti per l'accertamento dei fatti.
- La motivazione che limita le esigenze probatorie a un generico riferimento ad "accertamenti tecnici" è insufficiente; deve essere indicata la finalità probatoria concreta e la necessità degli accertamenti.
- Vizi motivazionali radicali rendono il provvedimento annullabile in cassazione per violazione di legge, senza rinvio quando tali carenze non possono essere sanate dal giudice di merito.
- In mancanza di giustificazioni adeguate per mantenere il sequestro, la restituzione dei beni è l'effetto conseguente; la deroga prevista dall'art. 324, comma 7, richiede elementi specifici che devono risultare dagli atti.
- In situazioni analoghe, chi impugna deve verificare se il decreto ricostruisce il nesso tra beni e reato e motivi la necessità degli accertamenti: l'assenza di questi elementi costituisce solida leva per ottenere l'annullamento.
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