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Sentenza

Sentenza n. 816/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, adottato il 24 dicembre 2025 e notificato il 2 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Nel corso del giudizio ha documentato che la Prefettura aveva comunicato il suo inserimento presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione nella medesima provincia e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché la pretesa del ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il suo inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi. La liquidazione delle competenze del difensore, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stata riservata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La decisione è stata adottata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una condotta o un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia sull’illegittimità dell’atto impugnato.
  • Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese di lite in presenza di giusti motivi, valutati in relazione all’evoluzione della controversia.
  • La liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere riservata a un separato provvedimento successivo.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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