Cassazione Penale, Sentenza n. 25439/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Si deduceva in particolare la illegittimità dell'applicazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 alla luce della sentenza n. 25/2019 della Corte costituzionale; si contestava che il ricorrente non abbia precedenti o indagini per reati di mafia e non rientri nel novero previsto dal codice antimafia; si sosteneva che alcune condotte ascritte (mancato porto della carta di permanenza, circolazione senza casco su ciclomotore elettrico) non configurerebbero il reato contestato e che altre fattispecie contestate sarebbero di lieve entità ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Inoltre si contestava la mancanza di prova certa in relazione alle violazioni degli obblighi di presentazione e di permanenza domiciliare
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha accolto parzialmente l'osservazione sul profilo relativo alla violazione dell'obbligo di 'rispettare le leggi' con riferimento alla circolazione senza casco/targa, ritenendo che quella specifica porzione di condotta non integri il reato di cui all'art. 75, comma 2. Tuttavia, ha confermato che le altre plurime violazioni di obblighi specifici previsti per la sorveglianza speciale (es. mancato porto della carta di permanenza, mancata presentazione all'autorità, uscita dalla dimora nei periodi vietati, guida senza patente) integrano l'ipotesi di reato contestata. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito anche in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis per non punibilità per particolare tenuità, per la ripetizione e la gravità complessiva delle condotte. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
La norma punisce la violazione delle prescrizioni specifiche imposte dalla sorveglianza speciale; non ricomprende le prescrizioni generiche come 'rispettare le leggi', che non costituiscono di per sé fattispecie penale ai sensi del comma 2
art. 8 d.lgs. n. 159/2011
Elenca le prescrizioni specifiche della misura di prevenzione (es. porto ed esibizione della carta di permanenza, obbligo di presentazione, divieti di allontanamento), la violazione delle quali integra il reato previsto dall'art. 75 commi 1 e 2
art. 73 cod. pen. / art. 81 cod. pen.
Riferimenti alla fattispecie di reato e alla continuazione con precedente giudicato, utilizzati nel calcolo della pena
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la corte ha ritenuto inapplicabile tale causa per l'insieme e la ripetizione delle violazioni, escludendo la tenuità
sentenza Corte costituzionale n. 25/2019
La difesa ha richiamato la pronuncia che ha inciso sulla portata dell'art. 75; la Corte di legittimità ha però ritenuto che, anche tenuto conto di quella pronuncia, le violazioni di obblighi specifici contenuti nel provvedimento di sorveglianza integrano il reato
Sez. U. n. 40076/2017 (Paternò) e giurisprudenza di legittimità richiamata
Giurisprudenza che chiarisce che l'obbligo generico di 'vivere onestamente' o di 'rispettare le leggi' non integra il reato di cui all'art. 75, comma 2; tuttavia le violazioni di prescrizioni specifiche sì e possono altresì giustificare aggravamento della misura di prevenzione
art. 650 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie applicabile alla mancata esibizione della carta precettiva (reato oblabile), ma la Corte ha ritenuto prevalente l'integrazione del reato di cui all'art. 75 quando vengono violate le prescrizioni specifiche della sorveglianza
Massime di principio
- L'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 punisce la violazione di prescrizioni specifiche imposte dalla sorveglianza speciale; prescrizioni generiche come 'rispettare le leggi' non bastano a integrare il reato
- Per configurare il reato derivante da violazione della sorveglianza speciale occorre la violazione di obblighi specifici (es. carta di permanenza, obbligo di presentazione, divieto di allontanamento, divieto di associarsi a persone con precedenti), come elencati nell'art. 8 d.lgs. 159/2011 o nelle prescrizioni aggiuntive del provvedimento
- La mera commissione di illeciti amministrativi o reati minori non sempre integra automaticamente l'art. 75(2); tali fatti possono però essere valutati per l'aggravamento o la modifica della misura di prevenzione
- La qualificazione della condotta come di 'particolare tenuità' ai sensi dell'art. 131-bis richiede valutazione concreta e unitaria della gravità, della ripetizione e delle modalità; violazioni ripetute o plurime possono escludere la tenuità
- Le impugnazioni basate su pronunce di incostituzionalità richiedono dimostrare che la condotta contestata rientri nella parte della norma effettivamente dichiarata illegittima; in assenza di ciò la norma può rimanere applicabile alle violazioni di obblighi specifici
- In fase processuale è importante specificare e provare con precisione ciascuna violazione contestata (es. date, modalità, testimonianze o verbali) poiché la mancanza di prova certa su singole condotte può essere rilevante ma non necessariamente influente se permangono altri profili di responsabilità
- Quando si contestano violazioni come il mancato porto della carta di permanenza o la mancata presentazione all'autorità, va verificato se tali obblighi erano espressamente previsti nel provvedimento di sorveglianza e se la loro violazione è stata accertata in modo specifico
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