Cassazione Civile, Ordinanza n. 13173/2025 del 18/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I dipendenti di un consorzio autostradale siciliano avevano chiesto il riconoscimento di differenze retributive derivanti dagli aumenti previsti dal rinnovo economico del biennio 2008/2009 del contratto collettivo per il personale delle società e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori; uno dei ricorrenti rivendicava anche aumenti contrattuali e una tantum previsti dal CCNL 2011. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello, sul presupposto che il consorzio avesse natura pubblica e che ai rapporti di lavoro si applicasse la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, con esclusione della contrattazione collettiva privatistica. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della normativa regionale siciliana in tema di contrattazione collettiva per il personale degli enti regionali; violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere considerato il comportamento concludente del datore di lavoro che avrebbe continuato ad applicare di fatto il CCNL autostrade; violazione degli artt. 2126, 2129, 1418 e 1419 c.c. e della normativa regionale per la mancata attivazione del contratto collettivo regionale; violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c. per l'asserita inadeguatezza della retribuzione. I ricorrenti sostenevano che, in assenza di piena operatività del contratto collettivo regionale, il trattamento economico dovesse essere desunto dal CCNL di settore da sempre applicato in fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il consorzio ha natura di ente pubblico non economico e che i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti rientrano nel pubblico impiego contrattualizzato, disciplinato dalla normativa speciale regionale e dal d.lgs. n. 165/2001. Da ciò discende l'esclusiva rilevanza della contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza e l'inapplicabilità della contrattazione collettiva privatistica, anche se in passato il datore di lavoro l'avesse di fatto seguita o avesse mantenuto lo stesso trattamento economico. La Corte ha inoltre escluso che il richiamo all'art. 36 Cost. fosse sufficientemente specifico e ha ritenuto inconferente l'art. 2126 c.c., perché gli aumenti richiesti non riguardavano prestazioni di fatto ma emolumenti ricollegati a un regime contrattuale non applicabile. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. reg. Sicilia n. 10/2000
La legge regionale disciplina l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e i rapporti di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.
art. 22 l. reg. Sicilia n. 10/2000
Richiamato come parte del quadro normativo regionale applicabile al personale degli enti ricompresi.
art. 24 l. reg. Sicilia n. 10/2000
La contrattazione collettiva per il personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 è articolata su due livelli e, per i rapporti interessati, costituisce la fonte regolativa esclusiva.
art. 6, comma 3, l. reg. Sicilia n. 44/1994
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il contratto collettivo regionale non fosse automaticamente applicabile prima del compimento dell'iter amministrativo previsto.
art. 1362 c.c.
Invocato per sostenere che il comportamento concludente del datore di lavoro, consistente nell'aver continuato ad applicare di fatto il CCNL privatistico, dovesse rilevare nell'interpretazione del rapporto.
art. 2126 c.c.
Ritenuto inconferente, perché la domanda non riguardava prestazioni di fatto rese al di fuori di un valido rapporto regolato, ma l'applicazione di un diverso assetto contrattuale.
art. 2129 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle nullità e della disciplina del rapporto, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto agli aumenti richiesti.
art. 1418 c.c.
Invocato dai ricorrenti, senza che la Corte vi abbia riconosciuto effetti utili nel caso concreto.
art. 1419 c.c.
Invocato dai ricorrenti, senza che la Corte vi abbia riconosciuto effetti utili nel caso concreto.
art. 36 Cost.
La censura è stata ritenuta infondata perché non venivano indicati in modo concreto i termini dell'asserita inadeguatezza retributiva; non è sufficiente il raffronto con dipendenti soggetti a diverso regime privatistico.
art. 2099 c.c.
Richiamato in tema di determinazione della retribuzione, ma non ritenuto decisivo per superare il vincolo della disciplina collettiva pubblica.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e gli atti difformi sono nulli o inefficaci se non conformi alla contrattazione applicabile.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Il parametro di parità di trattamento economico è il contratto collettivo del comparto di appartenenza, non l'applicazione di fatto di un diverso contratto.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, ove dovuto, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro di enti pubblici non economici soggetti a disciplina speciale, il trattamento economico deve trovare fondamento esclusivo nella contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza; la contrattazione collettiva di diritto comune è inapplicabile anche se in concreto seguita dall'amministrazione per un certo periodo.
- L'eventuale prassi datoriale di applicare di fatto un contratto collettivo privatistico non è idonea a radicare un diritto soggettivo alla sua continuazione o ai successivi incrementi quando sopravvenga una disciplina legale speciale che riserva la materia alla contrattazione pubblica.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare la correttezza del trattamento economico è la conformità dell'atto o del trattamento al contratto collettivo pubblico correttamente applicabile, non il confronto con trattamenti riconosciuti a dipendenti di datori privati o con diverse discipline privatistiche.
- La deduzione di violazione dell'art. 36 Cost. richiede una specifica allegazione dell'inadeguatezza concreta della retribuzione, non essendo sufficiente invocare la disparità rispetto ad altri lavoratori assoggettati a un regime diverso.
- L'art. 2126 c.c. non può essere utilizzato per ottenere emolumenti collegati a una disciplina contrattuale non applicabile, quando la controversia riguarda non prestazioni di fatto, ma il regime giuridico della fonte retributiva.
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