Sentenza n. 4769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 297/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha ritenuto assolto l’obbligo di nuova pianificazione mediante l’avvio del procedimento di formazione del PUG, negando la necessità di una variante specifica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva presentato al Comune un’istanza di riqualificazione urbanistica del terreno, divenuto zona priva di disciplina specifica a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi. In primo grado aveva proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; durante il giudizio il Comune aveva adottato una nota con cui riconosceva l’obbligo di provvedere alla nuova pianificazione, ma sosteneva di averlo assolto mediante l’avvio della procedura per la formazione del nuovo Piano urbanistico generale. Il proprietario impugnava la nota con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 7 della l. 1150/1942 e degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990, poiché l’amministrazione non avrebbe adottato una disciplina urbanistica concreta e avrebbe procrastinato sine die la definizione della situazione dell’area. Con l’appello contestava inoltre la violazione dei principi derivanti dalla decadenza dei vincoli espropriativi, il travisamento dei motivi aggiunti e l’erronea esclusione di un interesse legittimo alla nuova qualificazione urbanistica dell’area, anche sotto il profilo della possibile riespansione della capacità edificatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’obbligo comunale di ritipizzare urbanisticamente una zona divenuta “bianca” per la decadenza di un vincolo espropriativo non possa considerarsi adempiuto con il semplice avvio del procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico generale. La disciplina residuale conseguente alla decadenza del vincolo ha carattere transitorio e la tutela effettiva dell’interesse del proprietario impone una nuova regolamentazione in tempi ragionevoli. La complessità e la durata tipiche dell’iter di approvazione del piano generale sono incompatibili con tale esigenza. È quindi necessaria l’adozione di un’apposita variante al vigente strumento urbanistico, anche se di carattere generale, al di fuori del procedimento di formazione del nuovo PUG. Poiché il procedimento generale non era ancora concluso e l’area non aveva ricevuto una disciplina definitiva, la nota comunale è stata annullata. Il Comune è stato condannato a ritipizzare l’area mediante apposita variante e a rifondere le spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 7.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, proposta in primo grado dal proprietario dell’area.
art. 7 l. 1150/1942
disciplinare da questo punto di vista «la totalità del territorio comunale»
Impone all’amministrazione comunale di assicurare una disciplina urbanistica del territorio; dopo la decadenza dei vincoli espropriativi, l’obbligo di nuova pianificazione non è assolto dal mero avvio del procedimento per il nuovo strumento generale.
art. 9 d.P.R. 327/2001
La decadenza dei vincoli espropriativi determina la necessità di colmare il conseguente vuoto regolamentare mediante una nuova disciplina urbanistica.
art. 9 d.P.R. 380/2001
La disciplina urbanistica residuale applicabile alle aree prive di specifica pianificazione ha carattere transitorio e non esclude l’obbligo di una sollecita ritipizzazione.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Impongono la conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e motivato; la nota comunale non ha validamente definito il procedimento di ritipizzazione.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato dalla sentenza di primo grado in relazione alla pretesa edificatoria del proprietario, ma il Consiglio di Stato fonda la decisione sull’obbligo di nuova regolamentazione urbanistica, senza riconoscere un diritto a una specifica destinazione edificatoria.
Massime di principio
- Quando un’area diviene priva di disciplina urbanistica specifica per effetto della decadenza di un vincolo espropriativo, il Comune ha l’obbligo di procedere alla sua nuova ritipizzazione urbanistica.
- L’obbligo di ritipizzazione di un’area divenuta “zona bianca” non è adempiuto dal semplice avvio del procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico generale.
- Per assicurare una tutela effettiva e tempestiva al proprietario inciso dalla decadenza del vincolo, l’amministrazione deve adottare un’apposita variante al vigente strumento urbanistico, eventualmente anche di carattere generale, ma distinta dal procedimento di formazione del nuovo piano generale.
- La complessità e i tempi ordinari di approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale non possono giustificare il differimento sine die della nuova disciplina dell’area priva di regolamentazione conseguente alla decadenza del vincolo espropriativo.
- Il proprietario dell’area divenuta priva di disciplina urbanistica conserva un interesse legittimo a ottenere una nuova regolamentazione urbanistica in tempi ragionevoli, senza che ciò comporti il riconoscimento di una pretesa a una specifica destinazione edificatoria.
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