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Ordinanza

Ordinanza n. 3339/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202605642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ANAC n. 162 del 6 maggio 2026, recante sanzione interdittiva di 60 giorni, sanzione pecuniaria di 5.000 euro e conseguente annotazione nel casellario informatico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la delibera ANAC con cui, ai sensi degli artt. 96, comma 15, e 222, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, sono state irrogate una sanzione interdittiva e una sanzione pecuniaria per la presentazione, in una procedura di gara o in un affidamento di subappalto, di dichiarazioni non veritiere relative a possibili illeciti professionali del direttore tecnico, con conseguente annotazione nel casellario informatico. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, come emerge dalla motivazione dell’ordinanza, la propria responsabilità e la legittimità delle sanzioni, valorizzando le misure di self-cleaning adottate, il rapporto di parentela con il direttore tecnico, il cumulo delle sanzioni e le garanzie partecipative e motivazionali del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha revocato la misura già disposta con decreto monocratico n. 889/2026. Ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, la società non ha dimostrato di avere adottato tutte le precauzioni esigibili dall’operatore economico che intenda contrattare con la pubblica amministrazione per evitare dichiarazioni non veritiere, come la richiesta al direttore tecnico di dichiarazioni o documentazione sull’assenza di condanne; il rapporto di parentela non è stato ritenuto una giustificazione sufficiente. Le misure di self-cleaning, non essendo stata dichiarata la condanna al momento della partecipazione, producono effetti pro futuro e non hanno efficacia esimente rispetto alla condotta sanzionata. Il cumulo della sanzione interdittiva e di quella pecuniaria è stato ritenuto previsto direttamente dal combinato disposto degli artt. 96, comma 15, e 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023. Il self-cleaning è stato considerato da ANAC nella quantificazione della sanzione, il cui limite massimo potenziale è di due anni di interdizione dalle gare pubbliche. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto adeguatamente garantito, senza necessità di una puntuale confutazione di ogni singola difesa. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 19 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023

    di irrogare ... la sanzione interdittiva pari a giorni 60 (sessanta)

    È richiamato quale fondamento della sanzione interdittiva e, in combinato disposto con l’art. 222, comma 13, quale base del cumulo tra sanzione interdittiva e pecuniaria per false dichiarazioni o falsa documentazione.

  • art. 222, comma 13, secondo periodo, d.lgs. 36/2023

    di irrogare ... la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (cinquemila/00)

    È richiamato quale fondamento della sanzione pecuniaria e del cumulo sanzionatorio previsto per la presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • L’operatore economico che partecipa a procedure di gara o intende concludere contratti con la pubblica amministrazione deve adottare un elevato livello di diligenza e dimostrare di avere svolto verifiche effettive sulle circostanze rilevanti ai fini delle dichiarazioni rese, anche mediante la richiesta agli organi o soggetti interessati di dichiarazioni e documentazione idonee; il rapporto di parentela non giustifica, di per sé, l’omessa verifica.
  • Le misure di self-cleaning adottate dopo la mancata dichiarazione di una condanna o di un illecito professionale possono operare per il futuro, ma non hanno efficacia esimente rispetto alla precedente condotta dichiarativa già perfezionata.
  • In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, il combinato disposto degli artt. 96, comma 15, e 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023 consente il cumulo della sanzione interdittiva e della sanzione pecuniaria.
  • Le misure di self-cleaning possono essere valutate dall’autorità sanzionatoria nella determinazione concreta della durata della sanzione interdittiva, anche quando non escludano la responsabilità per la condotta pregressa.
  • Il contraddittorio procedimentale è adeguatamente garantito quando l’interessato ha potuto partecipare e difendersi; la motivazione del provvedimento non deve necessariamente confutare puntualmente ogni singola argomentazione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAnticorruzione e vigilanza ANACRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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