Cassazione Penale, Sentenza n. 17991/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che non convalidava l'arresto e qualificava la condotta come truffa tentata anziché consumata. Il Procuratore deduceva violazione di legge sostenendo che la consegna della merce era stata effettuata dalla persona offesa alla presenza di un agente e che gli indagati avevano conseguito il possesso pieno dei beni, avendoli poi tentato di vendere a terzi, quindi il reato sarebbe stato consumato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di consegna controllata della merce dalla polizia allertata dalla vittima, la truffa si configura in genere come tentativo e non come consumazione: al momento della consegna non sussisteva più l'induzione in errore della vittima e gli autori non avevano acquisito una disponibilità autonoma e definitiva dei beni, poiché la polizia aveva mantenuto il controllo visivo fino all'arresto. La Corte ha inoltre richiamato la distinzione con l'estorsione, dove la consegna sotto controllo può comunque integrare la consumazione, e ha ribadito che la condotta è penalmente rilevante (reato tentato) perché astrattamente idonea a provocare l'evento.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa)
La truffa è reato di evento; si consuma con il conseguimento del profitto da parte dell'agente. Elemento essenziale è l'induzione in errore della vittima quale causa dell'atto di disposizione patrimoniale.
art. 56 c.p. (tentativo)
Si applica quando la condotta è idonea e diretta alla consumazione del reato ma è impedita da cause esterne: la consegna controllata dalla polizia integra il caso di ostacolo esterno che determina il tentativo.
Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020 (Calvanese)
Indirizzo richiamato dalla Corte: nella "consegna controllata" la truffa è tentata perché manca l'induzione in errore al momento della consegna e non si realizza la disponibilità autonoma della cosa.
Sez. F, n. 32522 del 26/08/2010 (Cureu)
Principio che l'allertamento delle forze di polizia da parte della vittima può impedire la consumazione del reato e configurare soltanto il tentativo, quando il profitto non si consolida nell'agente.
Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011 (Beleniuc) e Sez. U, n. 18 del 2000 (Franzo)
Giurisprudenza che chiarisce come la consumazione della truffa richieda l'effettivo ingresso del bene nella sfera di disponibilità dell'agente, non basta la mera fuoriuscita dalla sfera patrimoniale della vittima.
Sez. U, n. 19 del 1999 (Campanella) e Sez. 2, n. 44319 del 18/11/2005 (Terrenghi)
Richiamate per separare la fattispecie dell'estorsione: nel delitto di estorsione la consegna dovuta alla costrizione integra più facilmente la consumazione, anche se la vittima poi coopera con la polizia.
Giurisprudenza su idoneità degli artifici (es. Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012 Nigro)
La condotta truffaldina può essere astrattamente idonea a produrre l'evento anche se viene poi svelata dall'intervento della polizia; ciò non esclude la rilevanza penale ma può determinare la configurazione del tentativo se l'evento è impedito.
Massime di principio
- Se la vittima allerta la polizia e la consegna dei beni avviene sotto il controllo diretto degli agenti (consegna controllata), normalmente la truffa è tentata e non consumata, perché manca il nesso eziologico tra induzione in errore e atto di disposizione e non si realizza la disponibilità autonoma dei beni da parte dell'autore.
- Per la consumazione della truffa è necessario che il profitto entri nella sfera di disponibilità autonoma e definitiva dell'autore; la mera presa materiale non è sufficiente se il controllo sulla cosa rimane alla vittima o alla polizia.
- La qualificazione tra tentativo e consumazione si decide caso per caso valutando il momento in cui è venuta meno l'induzione in errore e se esisteva una concreta possibilità per l'autore di acquisire un utilizzo autonomo del bene.
- La fattispecie dell'estorsione è distinta: in presenza di costrizione la consegna anche sotto controllo della polizia può essere considerata consumata, per la diversa logica del profitto nel reato estorsivo.
- La prova della permanenza del controllo da parte della polizia (es. controllo visivo, presenza continuativa, verbali, registrazioni) è cruciale per sostenere la qualificazione del fatto come tentativo.
- In situazioni operative simili è consigliabile documentare immediatamente i fatti (verbali, testimoni, registrazioni audio/video) per dimostrare che la vittima aveva interrotto l'inganno e che la polizia ha mantenuto il controllo fino all'intervento, evitando così il rischio di qualificazione della condotta come consumata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →