Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1161

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1161 della Commissione del 5 luglio 2022 che istituisce massimali di bilancio per il 2022 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R1161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1161 determina, per l’anno civile 2022, i massimali nazionali annui relativi ai principali regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. La Commissione fissa tali importi per ciascuno Stato membro interessato, tenendo conto delle percentuali comunicate dagli Stati membri e, per alcuni regimi, delle deduzioni e degli aumenti previsti dalla normativa di base. L’atto contiene un allegato con i massimali dettagliati per Stato membro e per regime, inclusi gli importi massimi per il sostegno ai giovani agricoltori. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2022 per garantire coerenza con l’anno di domanda.

Fissa per il 2022 i massimali nazionali annui applicabili a taluni regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che nel 2022 attuano uno o più regimi di sostegno diretto disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening), pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. L’applicazione riguarda i massimali nazionali annui e, per il pagamento giovani agricoltori, anche gli importi massimi finanziabili dallo Stato membro. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2022, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Massimali di bilancio 2022 per alcuni regimi di sostegno diretto della PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1161 della Commissione stabilisce i massimali nazionali annui applicabili per il 2022 ad alcuni regimi di sostegno diretto disciplinati dal regolamento (UE) n. 1307/2013. L’atto risponde all’esigenza di coordinare, per l’anno di domanda 2022, i limiti finanziari dei vari regimi con l’attuazione dei pagamenti diretti agli agricoltori.

Ambito e logica di determinazione dei massimali

La Commissione fissa i massimali per gli Stati membri che applicano i diversi regimi previsti dalla PAC: pagamento di base, pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, greening, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. I considerando chiariscono il metodo di calcolo: per il pagamento di base e per il pagamento unico per superficie i massimali sono ricavati dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento 1307/2013, deducendo gli importi destinati agli altri regimi; per il greening il massimale è pari al 30% del massimale nazionale; per il pagamento ridistributivo, per le zone con vincoli naturali e per il sostegno accoppiato si procede in base alle percentuali comunicate dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni pertinenti.

Pagamento di base e pagamento unico per superficie

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, rinvia ai punti I e II dell’allegato per i massimali nazionali annui 2022 del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie. Tali importi si applicano, rispettivamente, agli Stati membri che attuano il regime di pagamento di base e a quelli che applicano il regime di pagamento unico per superficie, secondo la disciplina del regolamento 1307/2013.

Pagamento ridistributivo, greening e zone con vincoli naturali

L’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, fissa i massimali relativi al pagamento ridistributivo, al pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Il considerando 4 precisa che il greening corrisponde al 30% del massimale nazionale dello Stato membro interessato, mentre i considerando 3 e 5 indicano che i massimali del pagamento ridistributivo e delle zone con vincoli naturali derivano dalle percentuali comunicate dagli Stati membri.

Pagamento per i giovani agricoltori

L’articolo 1, paragrafi 6 e 7, disciplina il pagamento per i giovani agricoltori. Il punto VI dell’allegato contiene i massimali nazionali annui 2022 di cui all’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento 1307/2013, mentre il punto VII riporta gli importi massimi di cui all’articolo 51, paragrafo 1. Il considerando 7 evidenzia che, se l’importo totale richiesto in uno Stato membro supera il massimale fissato per tale Stato, la differenza è finanziata dallo Stato membro nel rispetto del massimale massimo previsto dalla norma di base.

Sostegno accoppiato facoltativo

L’articolo 1, paragrafo 8, rinvia al punto VIII dell’allegato per i massimali nazionali annui 2022 relativi al sostegno accoppiato facoltativo. Il considerando 8 precisa che la fissazione avviene sulla base della percentuale comunicata dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento 1307/2013.

Allegato: valori per Stato membro

L’allegato contiene gli importi, espressi in migliaia di euro, per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato. Tra gli Stati membri figurano, a seconda del regime, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e altri Stati per i quali il regime risulta applicabile nel 2022. L’allegato costituisce la parte operativa dell’atto, poiché consente di individuare il plafond finanziario concretamente disponibile per ciascun regime nazionale.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022. La scelta della decorrenza retroattiva è giustificata, nel considerando 9, dall’esigenza di coerenza con l’applicabilità del regolamento 1307/2013 nell’anno di domanda 2022 e con i corrispondenti massimali di bilancio.

Disposizioni principali

Fissazione dei massimali nazionali annui 2022

L’articolo 1 stabilisce, rinviando ai punti I-VIII dell’allegato, i massimali nazionali annui per il 2022 relativi al regime di pagamento di base, al regime di pagamento unico per superficie, al pagamento ridistributivo, al pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo.

Importi massimi per i giovani agricoltori

Per il 2022 sono fissati anche gli importi massimi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, richiamati al punto VII dell’allegato. La disciplina è rilevante perché, se l’importo totale richiesto supera il massimale del paragrafo 4, lo Stato membro finanzia la differenza nei limiti massimi previsti dalla norma di base.

Criteri di calcolo e comunicazione dei massimali

I considerando precisano che i massimali del pagamento di base e del pagamento unico per superficie si ottengono deducendo dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento 1307/2013 i massimali relativi al pagamento ridistributivo, greening, zone con vincoli naturali, giovani agricoltori e sostegno accoppiato, tenendo conto di eventuali aumenti nazionali. Per il pagamento ridistributivo, il massimale è fissato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro. Per il greening il massimale è pari al 30% del massimale nazionale dell’allegato II. Per il sostegno accoppiato e per le zone con vincoli naturali, i massimali dipendono dalle percentuali comunicate dagli Stati membri.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma dispone che il regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Allegato con i massimali per Stato membro

L’allegato riporta in migliaia di euro i massimali nazionali annui 2022 per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato. Include anche gli importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti diretti all'agricolturafinanziamento della pacripartizione dei massimali di bilancio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.