Regolamento (UE) 2022/1379
Regolamento (UE) 2022/1379 della Commissione, del 5 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di determinazione e dichiarazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, ampliandolo agli autocarri medi e agli autobus pesanti e adattandolo a veicoli elettrici, ibridi, dual-fuel e altre tecnologie emergenti. Rivede le definizioni, le procedure di licenza per lo strumento di simulazione, i dati di input/output, le regole di certificazione dei componenti e i meccanismi di conformità della produzione. Introduce inoltre regole specifiche per autobus pesanti in più fasi, per la verifica su strada e per la certificazione di componenti elettrici, batterie e condensatori.
Modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per estendere e aggiornare la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, includendo autocarri medi e autobus pesanti, veicoli elettrici e altre nuove tecnologie, nonché la relativa certificazione e verifica.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione, alle autorità nazionali e agli operatori economici coinvolti nell’omologazione e nella commercializzazione di autocarri medi, autocarri pesanti e autobus pesanti nell’Unione. Il regolamento riguarda i veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell’Unione, con regole specifiche per omologazioni in più fasi, omologazioni individuali e per i veicoli primari, provvisori, completi o completati nel caso degli autobus pesanti. Sono espressamente esclusi i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i veicoli fuoristrada per uso speciale. L’applicazione generale decorre dal 1o luglio 2022, con rinvii specifici al 1o gennaio 2023 e al 1o gennaio 2024 per alcune categorie e tecnologie; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
REGOLAMENTO (UE) 2022/1379 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema europeo di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, disciplinato dal regolamento (UE) 2017/2400, per ampliarne l’ambito ai veicoli medi e agli autobus pesanti e per adeguarlo alle tecnologie a zero emissioni, ibride, dual-fuel e ai sistemi di recupero del calore di scarto. Il testo nasce dall’esigenza di disporre di un confronto oggettivo e armonizzato delle prestazioni ambientali dei veicoli pesanti immessi sul mercato dell’Unione, con criteri coerenti con il regolamento (UE) 2019/1242 e con l’assetto generale dell’omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento modifica in profondità il regolamento (UE) 2017/2400, che già prevedeva uno strumento comune di simulazione per determinare e dichiarare CO2 e consumo di carburante dei veicoli pesanti. I considerando evidenziano quattro direttrici principali: allineamento terminologico al regolamento (UE) 2018/858; estensione dell’ambito a autocarri medi e autobus pesanti; inclusione di tecnologie nuove o emergenti; rinvio dell’applicazione per consentire a Stati membri, autorità e operatori economici di prepararsi alle nuove regole.
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento integra il quadro giuridico dell’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativamente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per:
- il rilascio delle licenze per l’utilizzo dello strumento di simulazione;
- la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli nuovi;
- la dichiarazione dei valori così determinati.
Si applica agli autocarri medi, agli autocarri pesanti e agli autobus pesanti. Per le omologazioni in più fasi e le omologazioni individuali, si applicano regole specifiche: per gli autocarri, il veicolo di base; per gli autobus pesanti, il veicolo primario, il veicolo provvisorio e il veicolo completo o completato. Restano esclusi i veicoli fuoristrada, i veicoli per uso speciale e i veicoli fuoristrada per uso speciale, come definiti nel regolamento (UE) 2018/858.
Classificazione dei veicoli e definizioni
Le definizioni vengono ampiamente aggiornate per includere categorie e sottocategorie tecniche indispensabili per la nuova architettura del regolamento. In particolare, sono introdotte definizioni per:
- autocarro medio e autocarro pesante;
- autobus pesante;
- veicolo pesante a emissioni zero (ZE-HDV);
- veicolo pesante ibrido elettrico (He-HDV);
- veicolo elettrico puro (PEV);
- veicolo ibrido elettrico (HEV), anche in serie o in parallelo;
- veicolo dual-fuel;
- veicolo professionale;
- veicolo primario, provvisorio, completo e completato;
- file dei registri del costruttore, file di informazioni per il cliente e file di informazioni relative al veicolo (VIF).
La classificazione dei veicoli è articolata in tabelle per autocarri pesanti, autocarri medi e autobus pesanti, e per questi ultimi si prevedono criteri tecnici dettagliati basati su numero di assi, configurazione del telaio, codice veicolo, classe del veicolo, entrata ribassata, numero di passeggeri e altezza della carrozzeria integrata.
Licenza per lo strumento di simulazione
Il costruttore del veicolo deve chiedere all’autorità di omologazione una licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione per ciascun caso di applicazione. La domanda deve essere corredata dalla descrizione dei processi interni del costruttore per l’uso dello strumento, secondo l’allegato II.
La licenza è rilasciata se l’autorità accerta il soddisfacimento dei requisiti richiesti. La domanda va presentata, in linea di massima, unitamente alla domanda di omologazione UE o nazionale pertinente. Dopo il rilascio, il costruttore deve notificare senza indugio ogni modifica dei processi che possa incidere su precisione, affidabilità e stabilità del sistema.
Determinazione delle emissioni e uso dello strumento di simulazione
Il costruttore deve determinare, per ogni veicolo nuovo immesso sul mercato, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante usando la versione più recente dello strumento di simulazione. Per gli autobus pesanti, la determinazione segue il metodo specifico dell’allegato I, punto 2.
Per i veicoli con tecnologie elencate nell’appendice 1 dell’allegato III, il costruttore non deve determinare l’intero set di dati di input ma solo i parametri specifici previsti. L’uso dello strumento di simulazione è subordinato al possesso della licenza rilasciata per il caso di applicazione pertinente.
File di output, hash e conservazione dei dati
Il regolamento rafforza il ruolo dei file generati dallo strumento di simulazione:
- file dei registri del costruttore;
- file di informazioni per il cliente;
- file di informazioni relative al veicolo.
Gli strumenti di hashing servono a collegare in modo univoco i componenti certificati ai rispettivi documenti e il veicolo ai propri file di output. I file e i certificati devono essere conservati per almeno 20 anni dalla produzione del veicolo e resi disponibili all’autorità di omologazione e alla Commissione su richiesta. La trasmissione deve avvenire entro 15 giorni lavorativi.
Nuovi parametri per veicoli elettrici, ibridi, dual-fuel e WHR
Una parte rilevante della riforma riguarda l’introduzione di nuovi parametri e nuove famiglie di dati di input per:
- sistemi di macchina elettrica;
- IEPC;
- IHPC di tipo 1;
- batterie;
- condensatori;
- sistemi WHR.
Sono previsti parametri specifici per la configurazione del gruppo propulsore, la posizione delle macchine elettriche, le limitazioni di coppia, le mappe di potenza elettrica, i livelli di tensione, i profili di carica/scarica, la resistenza interna, le capacità utili e gli stati di carica. Per i motori dual-fuel sono introdotte regole di prova e di calcolo separate per ciascun carburante, nonché requisiti dedicati per file, schede informative e procedure di certificazione.
Autobus pesanti: simulazione in più fasi e VIF
Per gli autobus pesanti il regolamento introduce una struttura di calcolo a fasi:
- simulazione del veicolo primario;
- trasferimento dei dati tramite VIF1;
- eventuali aggiornamenti nella fase provvisoria;
- simulazione finale del veicolo completo o completato.
Il metodo tiene conto del fatto che, nella produzione in più fasi, più costruttori possono contribuire alla generazione dei dati di input. Il regolamento specifica quali dati devono essere trasferiti da una fase all’altra, quali file devono essere aggiornati e come devono essere gestiti gli hash e i certificati. Viene inoltre disciplinato il malfunzionamento dello strumento di simulazione, con rinvio limitato di alcune prescrizioni fino a un massimo di 14 giorni di calendario nel caso degli autobus pesanti.
Verifica su strada e prova di verifica
La procedura di prova di verifica su strada diventa uno strumento centrale per controllare la coerenza tra dati dichiarati e dati effettivamente misurati sui veicoli nuovi. La prova riguarda autocarri medi e pesanti e si fonda su misurazioni di:
- coppia alle ruote;
- velocità delle ruote motrici;
- regime motore;
- marcia inserita;
- consumo di carburante;
- altri segnali pertinenti per le emissioni inquinanti.
La prova si svolge su veicoli di serie, selezionati secondo criteri quantitativi legati ai volumi di produzione del costruttore. Il risultato viene confrontato con quello della simulazione tramite il rapporto CVTP. Il veicolo supera la prova se il CVTP è pari o inferiore a 1,075; se il CVTP è inferiore a 0,925, i risultati devono essere trasmessi alla Commissione per ulteriori analisi. Il regolamento disciplina in modo dettagliato anche il rodaggio, il percorso, gli strumenti di misura, la taratura, la trasmissione dei dati e le condizioni di validità della prova.
Conformità della produzione e interventi di ripristino
Sono aggiornate le regole di conformità della produzione per veicoli e componenti, con particolare attenzione ai controlli sui sistemi di macchina elettrica, sugli IEPC, sulle batterie e sui condensatori. Il fabbricante deve sottoporre a prova un numero minimo di unità annuali, determinato in base al volume produttivo. Se una prova supera le soglie di tolleranza, occorre estendere il controllo ad altre unità della stessa famiglia; in caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dell’articolo 23, che comprendono piani di ripristino o il ritiro del certificato.
Entrata in vigore, applicazione e decorrenze differite
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data generale di applicazione è il 1o luglio 2022, ma per la determinazione di emissioni e consumo di carburante di alcuni gruppi di veicoli della tabella 1 dell’allegato I, salvo le eccezioni espressamente indicate, l’applicazione è rinviata al 1o gennaio 2024. Una specifica definizione introdotta dall’articolo 1, punto 35, si applica dal 1o gennaio 2023.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i professionisti italiani del settore automotive e dell’omologazione, il regolamento comporta:
- maggiore complessità documentale e informatica nella gestione dei dati di input/output;
- necessità di presidiare certificazione, hashing e tracciabilità dei file;
- revisione dei processi di omologazione e di controllo qualità per motori, trasmissioni, assi, pneumatici e sistemi ausiliari;
- attenzione specifica alle tecnologie elettriche e ibride, ai motori dual-fuel e agli autobus pesanti in più fasi;
- necessità di allineare la compliance interna ai nuovi tempi di applicazione e alle procedure di verifica su strada e di conformità della produzione.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per integrare il quadro di omologazione relativo alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, disciplinando il rilascio delle licenze per l’uso dello strumento di simulazione, la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli nuovi e la dichiarazione dei valori così determinati. L’ambito comprende autocarri medi, autocarri pesanti e autobus pesanti, con applicazione a veicoli base nelle omologazioni in più fasi degli autocarri e ai veicoli primari, provvisori, completi o completati per gli autobus pesanti, mentre restano esclusi i veicoli fuoristrada e i veicoli per uso speciale.
Nuove definizioni e classificazione dei veicoli
Vengono aggiornate e ampliate numerose definizioni, tra cui: autocarro medio, autocarro pesante, autobus pesante, veicolo pesante ibrido elettrico (He-HDV), veicolo pesante a emissioni zero (ZE-HDV), veicolo elettrico puro (PEV), veicolo ibrido elettrico (HEV), veicolo dual-fuel, veicolo professionale, autocarro rigido, motrice, veicolo primario, veicolo provvisorio, veicolo completo o completato, file dei registri del costruttore, file di informazioni per il cliente e file di informazioni relative al veicolo (VIF). È introdotta una classificazione dettagliata dei gruppi di veicoli per autocarri medi, autocarri pesanti e autobus pesanti, con tabelle dedicate e criteri specifici per gli autobus completi o completati.
Licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione
Il costruttore del veicolo deve presentare all’autorità di omologazione una domanda di licenza per ciascun caso di applicazione. La licenza è rilasciata se i requisiti dell’allegato II sono soddisfatti. La domanda va presentata, al più tardi, insieme alla domanda di omologazione CE o alla domanda di omologazione globale o individuale nazionale pertinente. Dopo il rilascio, il costruttore deve informare senza indugio l’autorità di qualsiasi modifica dei processi che possa incidere su precisione, affidabilità e stabilità. È prevista anche la possibilità di ottenere licenze e certificazioni prima della data di applicazione del regolamento.
Determinazione delle emissioni e utilizzo dello strumento di simulazione
Il costruttore determina le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di ciascun veicolo nuovo messo in vendita, immatricolato o messo in circolazione nell’Unione usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione e, per gli autobus pesanti, il metodo specifico dell’allegato I, punto 2. Per i veicoli dotati di tecnologie elencate nell’appendice 1 dell’allegato III, il costruttore determina solo i parametri di input specificati. L’uso dello strumento è consentito solo in presenza della licenza per il caso di applicazione interessato.
File di output, hash e conservazione dei dati
Sono rafforzati i requisiti relativi ai file di output dello strumento di simulazione: file dei registri del costruttore, file di informazioni relative al veicolo e file di informazioni per il cliente. Gli hash crittografici servono a collegare in modo univoco i componenti certificati ai relativi documenti e il veicolo ai propri file. I file e i certificati devono essere conservati per almeno 20 anni dalla data di produzione del veicolo; su richiesta della Commissione o di un ente autorizzato di uno Stato membro, devono essere forniti entro 15 giorni lavorativi.
Componenti certificabili: motori, trasmissioni, assi, aerodinamica, pneumatici e ausiliari
Sono aggiornate le regole di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per motori, cambi, convertitori di coppia, altri componenti di trasferimento della coppia, assi, resistenza aerodinamica, pneumatici e sistemi/dispositivi ausiliari. Sono introdotte anche regole specifiche per i componenti del gruppo propulsore elettrico (appendice X ter), inclusi sistemi di macchina elettrica, IEPC, IHPC di tipo 1, batterie e condensatori.
Nuove tecnologie: elettrico, ibrido, dual-fuel e recupero del calore di scarto
Il regolamento introduce prescrizioni per veicoli ibridi, veicoli elettrici puri, veicoli dual-fuel, sistemi di recupero del calore di scarto (WHR) e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Per alcune tecnologie si introducono definizioni, parametri di input specifici e regole di prova/certificazione dedicate; per i veicoli dual-fuel sono previste misurazioni separate per i due carburanti e adattamenti specifici nei test e nei calcoli.
Autobus pesanti in più fasi: metodo di simulazione dedicato
Per gli autobus pesanti viene introdotto un metodo in più fasi, con simulazioni distinte per il veicolo primario e per il veicolo completo o completato. Il veicolo primario genera un VIF iniziale da trasferire alla fase successiva; il costruttore provvisorio aggiorna i dati rilevanti e produce un VIF aggiornato; il costruttore finale integra i dati della carrozzeria finale e calcola emissioni e consumo. Sono previste anche regole sul trasferimento dei risultati dello strumento di simulazione tra fasi, sui file da aggiornare e sul caso di malfunzionamento dello strumento.
Verifica su strada e conformità dei processi
Viene rafforzata la procedura di prova di verifica su strada per autocarri medi e pesanti, con misurazione di coppia, velocità delle ruote, regime motore, marcia inserita, consumo di carburante e altri segnali. La procedura serve a confrontare i risultati simulati con quelli misurati; il superamento avviene se il rapporto CVTP è pari o inferiore a 1,075, mentre valori inferiori a 0,925 devono essere trasmessi alla Commissione per ulteriori analisi. Sono previste regole specifiche su selezione dei veicoli, condizionamento, strumenti di misura, percorso, durata, correzione del rodaggio e tolleranze.
Conformità della produzione e interventi di ripristino
Sono aggiornate le regole di conformità della produzione per componenti e veicoli, con numeri minimi di prove annuali, criteri di selezione dei campioni e soglie di tolleranza. In caso di esito negativo, si applicano piani di interventi di ripristino; l’autorità di omologazione può chiedere nuovi file e nuovi certificati riflettenti le modifiche apportate. Se gli interventi non sono applicati correttamente o il piano è respinto, l’autorità può adottare misure correttive o ritirare i certificati interessati.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o luglio 2022. Per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di specifici gruppi di veicoli della tabella 1 dell’allegato I, salvo alcune tecnologie esentate, l’applicazione è differita al 1o gennaio 2024. L’articolo 1, punto 35, relativo a una definizione specifica, si applica dal 1o gennaio 2023.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1160
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1161
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1162
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1191
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1636
- Regolamento · 5 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1637
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →