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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1191

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1191 della Commissione del 5 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra» (IGP)]

Normativa europea32022R1191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, a livello dell’Unione, una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la domanda di modifica e, non essendo stata notificata alcuna opposizione, ha adottato il provvedimento di approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’IGP "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra"

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra", già registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare protetto, i soggetti della filiera che lo producono e commercializzano secondo il disciplinare, e gli effetti giuridici negli Stati membri dell’Unione europea. Non disciplina categorie diverse di prodotti né introduce un regime generale, ma approva specificamente una modifica non minore del disciplinare esistente.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1191 della Commissione approva una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra". Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si fonda sull’assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda di modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

Esito della procedura

Nei considerando si dà atto che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Di conseguenza, la Commissione ha approvato la modifica del disciplinare del prodotto registrato.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra" (IGP). Il regolamento non detta in questo testo il dettaglio materiale delle modifiche al disciplinare, limitandosi a ratificarne l’approvazione a livello unionale.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Pimiento de Gernika/Gernikako Piperra" (IGP). La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti procedurali dell’approvazione

Nei considerando si precisa che la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento; non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

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