Regolamento (UE) 2022/1637
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione del 5 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262 disciplinando gli aspetti operativi dei movimenti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa, sia in sospensione d’accisa sia dopo l’immissione in consumo. Definisce il formulario del certificato di esenzione e stabilisce le regole per la trasmissione elettronica dei documenti, i messaggi di annullamento, le modifiche di destinazione o di destinatario e il frazionamento delle spedizioni di prodotti energetici. Prevede inoltre obblighi di notifica tra Stati membri e Commissione e sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 31/96.
Stabilisce il formulario del certificato di esenzione dalle accise e disciplina le modalità di scambio dei documenti elettronici e dei messaggi connessi alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e dopo l’immissione in consumo.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri dell’Unione europea: in regime di sospensione dall’accisa, con accompagnamento del documento amministrativo elettronico, e dopo l’immissione in consumo, con accompagnamento del documento amministrativo elettronico semplificato. Si applica inoltre all’uso del certificato di esenzione di cui all’articolo 12 della direttiva (UE) 2020/262, anche quando gli Stati membri decidano di utilizzarlo per altri settori dell’imposizione indiretta, previa notifica alla Commissione. Sono previsti documenti di riserva nei casi in cui il sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. Si applica dal 13 febbraio 2023 in tutti gli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile e abroga il regolamento (CE) n. 31/96.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione
Il regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262 sul regime generale delle accise, disciplinando gli aspetti pratici della circolazione intracomunitaria di prodotti sottoposti ad accisa e il modello uniforme del certificato di esenzione. L’intervento si colloca nel quadro dell’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa e sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 31/96.
Ambito e finalità
Il testo riguarda, da un lato, i movimenti in sospensione d’accisa e, dall’altro, i movimenti di prodotti già immessi in consumo ma trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali. Per entrambe le fattispecie, il regolamento stabilisce regole operative per la presentazione, verifica e trasmissione dei documenti elettronici e dei relativi messaggi attraverso il sistema informatizzato previsto dalla decisione (UE) 2020/263, nonché il ricorso a documenti di riserva quando il sistema non sia disponibile nello Stato membro di spedizione.
Certificato di esenzione
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il formulario del certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Il certificato può essere usato anche per altri settori dell’imposizione indiretta se lo Stato membro ne informa la Commissione fornendo le informazioni necessarie. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione le autorità nazionali competenti a vistare il certificato e, se del caso, l’eventuale esonero dall’obbligo di visto. La Commissione, ricevute tali informazioni, le comunica agli Stati membri entro un mese.
L’allegato disciplina in modo analitico il contenuto del certificato: identificazione del beneficiario, dell’autorità competente al visto, dichiarazione del beneficiario, elenco dei beni, certificazione dell’autorità dello Stato membro ospitante e, ove applicabile, esonero dal visto. Le note esplicative precisano, tra l’altro, che il certificato è un documento giustificativo dell’esenzione, va redatto per ciascuno speditore e per ciascun movimento, deve essere conservato nella documentazione dello speditore e può richiedere traduzioni se redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro interessato. È inoltre specificato che:
- il formulario misura 210 × 297 mm e, se stampato, deve essere su carta bianca non contenente pasta meccanica;
- lo spazio inutilizzato va annullato;
- non sono ammesse cancellazioni o correzioni;
- la valuta va indicata con il codice ISO 4217 a tre lettere;
- per l’uso ufficiale può essere previsto l’esonero dal visto, mentre per l’uso privato il certificato deve essere vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Circolazione in sospensione d’accisa: documenti e messaggi
Per i movimenti in sospensione d’accisa, l’articolo 2 impone allo speditore di compilare la bozza del documento amministrativo elettronico di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1636 e di presentarla alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262. La bozza non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata come data di spedizione.
L’articolo 3 disciplina l’annullamento del documento amministrativo elettronico. Lo speditore presenta la bozza del messaggio di annullamento; le autorità dello Stato membro di spedizione verificano elettronicamente i dati. Se i dati sono validi, aggiungono data e ora della convalida, informano lo speditore e inoltrano il messaggio alle autorità dello Stato membro di destinazione. Se i dati non sono validi, lo speditore viene informato senza indugio. Il destinatario riceve il messaggio di annullamento se è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Cambio di destinazione o di destinatario in sospensione d’accisa
L’articolo 4 regola i messaggi relativi al cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione in sospensione d’accisa, in attuazione dell’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262. In caso di validità dei dati, le autorità dello Stato membro di spedizione convalidano la bozza con data, ora e numero progressivo, ne informano lo speditore e aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale.
Il regolamento distingue diverse ipotesi operative:
- se cambia lo Stato membro di destinazione o il destinatario, trovano applicazione, per il documento aggiornato, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva;
- se cambia lo Stato membro di destinazione, il messaggio è inoltrato alle autorità di destinazione e poi al destinatario indicato nel documento iniziale;
- se cambia il destinatario nello stesso Stato membro di destinazione, le autorità di quello Stato informano il destinatario iniziale;
- se cambia solo il luogo di consegna, senza mutare Stato membro di destinazione né destinatario, il messaggio è trasmesso alle autorità dello Stato membro di destinazione e da queste al destinatario.
Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio.
Frazionamento delle spedizioni di prodotti energetici
L’articolo 5 introduce una disciplina specifica per il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione d’accisa ai sensi dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262. Lo speditore presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione. Se i dati sono validi, le autorità dello Stato membro di spedizione generano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento iniziale, e una notifica di frazionamento per il documento iniziale.
La notifica è inviata allo speditore e alle autorità dello Stato membro di destinazione indicato nel documento iniziale, che la trasmettono al destinatario. Per ciascun nuovo documento amministrativo elettronico si applicano l’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva. Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio.
Circolazione dopo l’immissione in consumo
Per i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo e trasportati verso un altro Stato membro per essere consegnati per scopi commerciali, l’articolo 6 prevede che lo speditore presenti la bozza del documento amministrativo elettronico semplificato di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1636. Anche in questo caso la bozza non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data di spedizione.
L’articolo 7 disciplina il cambiamento di destinazione in questo tipo di circolazione, in attuazione dell’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262. La procedura è analoga a quella prevista per la sospensione d’accisa: presentazione della bozza di messaggio, verifica elettronica dei dati, convalida con data, ora e numero progressivo se i dati sono validi, aggiornamento del documento iniziale e trasmissione del messaggio allo Stato membro di destinazione, che lo inoltra al destinatario. Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio.
Abrogazione e applicazione temporale
L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 31/96, che disciplinava il certificato di esenzione dalle accise. L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 febbraio 2023. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Certificato di esenzione
L’articolo 1 stabilisce che il formulario del certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 è quello riportato nell’allegato. Se il certificato è utilizzato anche per altri settori dell’imposizione indiretta ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri devono informare la Commissione e trasmettere le informazioni necessarie. Gli Stati membri notificano anche le autorità nazionali incaricate del visto e l’eventuale esonero dall’obbligo di visto; la Commissione comunica le informazioni ricevute entro un mese.
Formalità prima della circolazione in sospensione d’accisa
L’articolo 2 prevede che lo speditore compili e presenti alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione la bozza del documento amministrativo elettronico di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1636, in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262. La bozza non può essere presentata prima di 7 giorni dalla data indicata come data di spedizione.
Annullamento del documento amministrativo elettronico
L’articolo 3 disciplina la procedura di annullamento ex articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262: lo speditore presenta la bozza di messaggio di annullamento; le autorità dello Stato membro di spedizione verificano elettronicamente i dati, convalidano con data e ora se validi e inoltrano il messaggio allo Stato membro di destinazione. Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio; il destinatario riceve il messaggio se è depositario autorizzato o destinatario registrato.
Cambio di destinazione o di destinatario in sospensione d’accisa
L’articolo 4 disciplina i messaggi relativi alle modifiche di destinazione o destinatario ex articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262. In caso di dati validi, le autorità dello Stato membro di spedizione convalidano la bozza con data, ora e numero progressivo, aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale e, se necessario, applicano le regole dell’articolo 20, paragrafo 4, o dell’articolo 21, paragrafo 1. Sono previste regole specifiche per il cambio di Stato membro di destinazione, di destinatario nello stesso Stato membro o del solo luogo di consegna; i messaggi sono trasmessi alle autorità e, quando previsto, al destinatario. Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio.
Frazionamento della circolazione di prodotti energetici
L’articolo 5 disciplina il frazionamento delle spedizioni di prodotti energetici ai sensi dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262. Lo speditore presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione; le autorità dello Stato membro di spedizione verificano i dati e, se validi, generano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento iniziale, e una notifica di frazionamento. La notifica è inviata allo speditore e alle autorità dello Stato membro di destinazione, che la inoltrano al destinatario. In caso di dati non validi, lo speditore è informato senza indugio.
Formalità prima della circolazione dopo l’immissione in consumo
L’articolo 6 stabilisce che, per i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali, lo speditore presenti la bozza del documento amministrativo elettronico semplificato di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1636. Anche in questo caso la bozza non può essere presentata prima di 7 giorni dalla data di spedizione indicata.
Cambio di destinazione dopo l’immissione in consumo
L’articolo 7 disciplina la modifica della destinazione ex articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262. Lo speditore presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione; le autorità dello Stato membro di spedizione verificano i dati, convalidano con data, ora e numero progressivo se validi, aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale e inoltrano il messaggio allo Stato membro di destinazione, che lo trasmette al destinatario. Se i dati non sono validi, lo speditore è informato senza indugio.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 8 abroga il regolamento (CE) n. 31/96, relativo al certificato di esenzione dalle accise.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 13 febbraio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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