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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1636

Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti

Normativa europea32022R1636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa la direttiva (UE) 2020/262 fissando, in modo uniforme nell’Unione, la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. Definisce anche la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato, pari allo 0 %, con effetti sui casi in cui la perdita non è considerata immissione in consumo o non rende esigibile l’accisa nello Stato membro di transito. Le regole riguardano e-AD, e-DAS, annullamenti, cambiamenti di destinazione, frazionamenti, ricevute, esportazioni e documenti di riserva, con allegati tecnici molto dettagliati su dati, codici, formati e condizioni di compilazione. Dal 13 febbraio 2023 tali norme sostituiscono la disciplina previgente sui documenti semplificati e sulle procedure informatizzate per le accise.

Stabilisce la struttura, il contenuto e i codici dei documenti e messaggi elettronici relativi alla circolazione intracomunitaria di prodotti sottoposti ad accisa, nonché una soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato pari allo 0 %.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa nel quadro della direttiva (UE) 2020/262, sia in regime di sospensione dall’accisa sia dopo l’immissione in consumo nel territorio di uno Stato membro e il trasporto verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali. Riguarda in particolare i movimenti gestiti tramite il sistema informatizzato EMCS, i documenti amministrativi elettronici (e-AD), i documenti amministrativi elettronici semplificati (e-DAS), i messaggi di annullamento, cambiamento di destinazione, frazionamento, nota di ricevimento e nota di esportazione, nonché i documenti di riserva utilizzati quando il sistema è indisponibile. Per il tabacco lavorato, la soglia comune di perdita parziale si applica nei casi previsti dagli articoli 6, paragrafo 7, e 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262; per gli altri prodotti il regolamento disciplina i formati e i contenuti documentali ma non introduce una soglia generale analoga. Si applica dal 13 febbraio 2023; il regolamento (CEE) n. 3649/92 continua però ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 ai movimenti avviati prima del 13 febbraio 2023.

Regolamento delegato (UE) 2022/1636: struttura dei documenti EMCS e soglia di perdita per il tabacco lavorato

Il regolamento completa la direttiva (UE) 2020/262 sul regime generale delle accise, con l’obiettivo di uniformare a livello unionale la circolazione elettronica dei prodotti sottoposti ad accisa tramite EMCS e di definire una soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato. La scelta di concentrare in un unico atto la disciplina documentale risponde, secondo i considerando, a esigenze di semplicità, trasparenza e omogeneità applicativa tra operatori e autorità nazionali.

Ambito applicativo e coordinamento con la direttiva 2020/262

Il regolamento si inserisce nel nuovo quadro della direttiva (UE) 2020/262, che prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici, documenti elettronici semplificati e documenti di riserva per i movimenti di prodotti soggetti ad accisa. Si applica tanto alla circolazione in sospensione d’accisa quanto ai movimenti di prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per consegna a fini commerciali.

Sono coinvolti gli operatori economici che effettuano tali movimenti e le autorità competenti degli Stati membri chiamate a convalidare, controllare e scambiare i messaggi nel sistema informatizzato. Le norme tecniche dell’allegato I si applicano anche ai documenti di riserva quando il sistema è indisponibile nello Stato membro di spedizione, con adattamento mutatis mutandis dove previsto.

Soglia comune per le perdite dovute alla natura del prodotto

L’articolo 1 fissa per il tabacco lavorato una soglia comune di perdita parziale pari allo 0 %. Il considerando spiega che la soglia è stata determinata tenendo conto della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti.

Il risultato pratico è che, per il tabacco lavorato rientrante nel campo della direttiva 2011/64/UE, la perdita parziale non è considerata ammissibile ai fini della non tassazione o della non esigibilità dell’accisa oltre la soglia comune, salvo il potere degli Stati membri di intervenire in presenza di motivi ragionevoli di frode o irregolarità, come richiamato dalla direttiva.

Struttura dei messaggi elettronici: e-AD, e-DAS e messaggi collegati

L’articolo 2 stabilisce che i messaggi scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e 36 e 37 della direttiva devono rispettare l’allegato I e, se necessari, i codici dell’allegato II. Il sistema è costruito su gruppi di dati, sottogruppi e campi con regole di obbligatorietà, condizionalità e ripetizione, così da garantire interoperabilità e lettura uniforme tra Stati membri.

Gli allegati definiscono, tra l’altro, il tipo di messaggio, l’indicatore di presentazione differita, il tipo di destinazione, la durata del tragitto, l’organizzazione del trasporto, i riferimenti ARC, gli uffici di spedizione, le garanzie, le informazioni sul trasporto e i dati relativi ai prodotti e al loro imballaggio.

Documenti amministrativi elettronici e semplificati

Gli articoli 3 e 4 impongono che la bozza di e-AD e il relativo e-AD con ARC, nonché la bozza di e-DAS e il relativo e-DAS con ARC, siano compilati secondo le prescrizioni dell’allegato I, tabella 1. In particolare, il documento richiede informazioni su:

  • tipo di destinazione;
  • durata del tragitto;
  • soggetto che organizza il trasporto;
  • speditore, luogo di spedizione e ufficio competente;
  • destinatario, luogo di consegna e, se del caso, ufficio doganale;
  • garanzia del movimento;
  • trasporto e unità di trasporto;
  • dati di ciascun prodotto incluso nella spedizione;
  • imballaggio, certificazioni e, per i prodotti vitivinicoli o spiritosi, dati speciali su denominazione di origine, operazioni vitivinicole, designazione commerciale e invecchiamento.

L’allegato prevede anche l’uso di codici standardizzati per lingue, ARC, paesi, uffici doganali, tipo di garante, modalità di trasporto, unità di trasporto, imballaggi, motivi di annullamento e codici prodotto sottoposto ad accisa.

Annullamento dell’e-AD

L’articolo 5 rinvia alla tabella 2 dell’allegato I per i messaggi di annullamento del documento amministrativo elettronico, non applicabili all’e-DAS. Il messaggio richiede l’ARC del movimento, il motivo dell’annullamento e, se del caso, informazioni complementari. I motivi codificati includono, tra gli altri, errore di digitazione, interruzione della transazione commerciale, e-AD duplicato e mancato avvio del movimento alla data prevista.

Cambiamento di destinazione

L’articolo 6 disciplina i messaggi di cambiamento di destinazione per e-AD ed e-DAS. Il messaggio deve indicare la nuova destinazione e, se cambiano, la durata del tragitto, l’organizzazione del trasporto, il numero della fattura, il modo di trasporto, il destinatario, il luogo di consegna, l’ufficio doganale e l’eventuale nuovo trasportatore o organizzatore.

L’allegato dettaglia le possibili destinazioni: deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneamente, consegna diretta, esportazione, destinatario certificato o ritorno al luogo di spedizione. Sono previste regole particolari per i casi di esportazione e per le situazioni in cui non sia prestata alcuna garanzia ai sensi della direttiva.

Frazionamento dei movimenti di prodotti energetici

L’articolo 7 riguarda il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa. Il messaggio di frazionamento, disciplinato nelle tabelle 4 e 5 dell’allegato I, comporta la sostituzione dell’e-AD originario con due o più nuovi e-AD, con attribuzione di nuovi riferimenti locali e possibile modifica della durata del tragitto, del trasporto e della destinazione.

L’allegato indica anche i dati richiesti per il nuovo destinatario, il nuovo luogo di consegna, l’ufficio doganale, il nuovo organizzatore del trasporto e il nuovo trasportatore, oltre ai dati per i singoli corpi di prodotto interessati dal frazionamento.

Nota di ricevimento e nota di esportazione

L’articolo 8 rinvia alla tabella 6 dell’allegato I per la nota di ricevimento e la nota di esportazione. Il messaggio finale indica la data di arrivo, la conclusione globale del ricevimento e, se necessario, informazioni supplementari. Le esiti possibili comprendono merce ricevuta accettata e soddisfacente, accettata ma insoddisfacente, rifiutata o parzialmente rifiutata; per le uscite si prevedono codici analoghi.

Quando il ricevimento non è soddisfacente, il sistema richiede il dettaglio per ciascun corpo di dati, includendo eventuali difetti o eccessi, quantità rifiutate e motivo dell’insoddisfazione, come eccesso, difetto, prodotti danneggiati, sigillo manomesso o quantità superiore a quella prevista dall’autorizzazione temporanea.

Documenti di riserva e continuità operativa

L’articolo 9 disciplina i documenti di riserva da usare nei casi in cui il sistema informatizzato non sia disponibile. I documenti di riserva per e-AD/e-DAS e per le note di ricevimento/esportazione devono contenere gli stessi tipi di dati previsti per i corrispondenti messaggi elettronici, con adattamenti tecnici indicati nell’allegato I.

La norma consente inoltre, per alcune ipotesi di cambiamento di destinazione o frazionamento, la trasmissione di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sotto forma di dati strutturati analoghi a quelli dei messaggi elettronici standard.

Abrogazione della disciplina previgente e regime transitorio

L’articolo 10 abroga i regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 a decorrere dal 13 febbraio 2023, data di applicazione del nuovo impianto regolamentare. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 3649/92 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per i movimenti iniziati prima del 13 febbraio 2023, in coerenza con il periodo transitorio previsto dalla direttiva.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 13 febbraio 2023. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto sotto tre profili: conformità documentale dei movimenti EMCS, corretta gestione dei casi di annullamento/cambiamento di destinazione/frazionamento e verifica dell’impatto della soglia zero sul tabacco lavorato. Assume rilievo anche la disciplina transitoria, da considerare per i movimenti avviati prima del 13 febbraio 2023 ma ancora pendenti fino al 31 dicembre 2023.

Disposizioni principali

Soglia comune per il tabacco lavorato

L’articolo 1 stabilisce che la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato, ai fini degli articoli 6, paragrafo 7, e 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, è pari allo 0 %. Ne deriva che qualsiasi perdita parziale dovuta alla natura del prodotto non beneficia della franchigia comune prevista dalla direttiva per tale categoria.

Messaggi elettronici EMCS: struttura e codici

L’articolo 2 dispone che i messaggi scambiati ai sensi degli articoli da 20 a 25 e 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 devono conformarsi all’allegato I; ove servano codici per completare gli elementi dei messaggi, si utilizzano quelli dell’allegato II. Il regolamento disciplina quindi in dettaglio il formato interoperabile dei dati trasmessi nel sistema informatizzato.

e-AD ed e-DAS

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono che la bozza di documento amministrativo elettronico e il documento amministrativo elettronico con ARC, nonché la bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e il relativo e-DAS con ARC, devono rispettare i requisiti dell’allegato I, tabella 1.

Annullamento, cambiamento di destinazione e frazionamento

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano i messaggi relativi all’annullamento dell’e-AD, al cambiamento di destinazione della circolazione e al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa, rinviando alle tabelle pertinenti dell’allegato I. Sono previsti anche i dati da trasmettere quando si modificano destinazione, organizzazione del trasporto, fattura, luogo di consegna o trasportatore.

Nota di ricevimento e nota di esportazione

L’articolo 8 prevede che la nota di ricevimento presentata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, e la nota di esportazione di cui all’articolo 25, rispettino l’allegato I, tabella 6. L’allegato disciplina anche i casi di ricevimento soddisfacente, insoddisfacente, rifiutato o parzialmente rifiutato, con gestione di eccessi e difetti.

Documenti di riserva

L’articolo 9 specifica il contenuto dei documenti di riserva previsti dagli articoli 26, 27, 38 e 39 della direttiva (UE) 2020/262. I documenti di riserva devono contenere i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi indicati nell’allegato I; per i documenti relativi a ricevimento/esportazione sono previste denominazioni specifiche e regole di compilazione corrispondenti.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 10 abroga i regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 a decorrere dal 13 febbraio 2023. In deroga, il regolamento (CEE) n. 3649/92 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 ai movimenti avviati prima del 13 febbraio 2023.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 11 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 13 febbraio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione intracomunitariafiscalità indirettainformatizzazione dei controlli doganali e fiscalitabacco lavorato

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