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Sentenza

Sentenza n. 8390/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1321/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dott. Mormile, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 13793/2023, pubblicata in data 07/02/2024, notificata in data 16/06/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione, oltre che al pagamento delle spese del giudizio ordinario. Il giudizio di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite del precedente giudizio. La ricorrente ha dedotto la sussistenza delle condizioni processuali per l'ottemperanza, evidenziando la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della notificazione del ricorso. L'Amministrazione si è costituita senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notifica e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, preso atto della mancata contestazione dell'inottemperanza, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, ritenendo l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, ove necessario, misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Subordina l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della notificazione del ricorso.
  • Quando l'Amministrazione non contesti la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento specifico dell'obbligo risultante dal titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività svolta dal dirigente dell'Amministrazione quale commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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