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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) dell’atto del 30 novembre 2022 recante l’“improcedibilità” della CILAS prot.15163/2022 presentata in data 21 novembre 2022 nell’interesse del Condominio “Parco Contenti”, sito in Mariglianella alla via Maria Teresa di Calcutta n. 37, di cui la DOMUS S.R.L. ha avuto conoscenza solo in data 11 novembre 2025, allorquando la ricorrente società riceveva a mezzo pec la notifica del verbale di chiusura delle indagini preliminari svolte sul suo conto dal nucleo operativo della Polizia giudiziaria fondante sulle dichiarazioni rese dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale ad esso connesso lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202506844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 30 novembre 2022 recante l'improcedibilità di una CILAS presentata per un condominio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 30 novembre 2022, recante l'improcedibilità della CILAS presentata il 21 novembre 2022 nell'interesse di un condominio. L'atto sarebbe stato conosciuto dalla società soltanto l'11 novembre 2025, a seguito della notificazione del verbale di chiusura delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato un provvedimento di annullamento dell'atto impugnato, dando seguito alla pretesa della ricorrente. Il TAR, rilevata la tempestiva attivazione dell'amministrazione nel senso auspicato dalla parte privata e non essendo state formulate richieste diverse, ha dichiarato cessata la materia del contendere in motivazione e ha definito il ricorso dichiarandolo improcedibile nel dispositivo. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile definizione immediata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla l'atto impugnato e soddisfa la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la materia del contendere può essere dichiarata cessata.
  • La definizione della controversia con sentenza in forma semplificata è possibile quando il collegio, in camera di consiglio, avvisa le parti della possibile decisione immediata e le parti sono sentite sul punto.
  • La tempestiva rimozione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione non comporta automaticamente la condanna alle spese, potendo il giudice compensarle in assenza di una diversa richiesta della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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