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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38810/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato che ha condannato Banadin per detenzione e cessione di stupefacenti, lamentando l'omissione da parte del giudice di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Si contestava che, nonostante la sentenza contenesse considerazioni indicative di abitualità nello spaccio, precedenti specifici e carenza di elementi personali favorevoli, il giudice non avesse valutato e motivato la pericolosità sociale dell'imputato; inoltre la controversia sollevava il problema della corretta qualificazione dell'impugnazione del pubblico ministero (ricorso per cassazione vs appello al tribunale di sorveglianza).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Hanno stabilito il principio secondo cui, in caso di sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato che abbia omesso di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione, la parte pubblica non può proporre appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ma deve impugnare con ricorso per cassazione; conseguentemente, la Corte ha annullato la sentenza impugnata (per vizio di motivazione rispetto alla mancata valutazione della pericolosità sociale e della misura di espulsione) e disposto il rinvio degli atti al medesimo tribunale che ha pronunciato la sentenza affinché proceda a nuovo esame sulla pericolosità sociale e sull'eventuale applicazione dell'espulsione. In sostanza il ricorso del Procuratore generale è stato accolto e la decisione di primo grado rescissa e rimessa al giudice a quo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86

    Disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato; la Corte ha ricordato che il giudice deve accertare concretamente la pericolosità sociale prima di applicare l'espulsione e non può disporre la misura senza motivazione. L'omessa valutazione costituisce vizio che giustifica annullamento e rinvio.

  • Codice di procedura penale, art. 443, comma 3

    Preclude al pubblico ministero la proposizione dell'appello avverso le sentenze di condanna rese nel giudizio abbreviato, salvo il caso di modifica del titolo di reato; le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale preclusione si estenda all'impugnazione davanti al tribunale di sorveglianza per le sole statuizioni sulle misure di sicurezza, imponendo quindi al PM il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 579 e 680

    Dispongono che le impugnazioni concernenti le sole disposizioni sulle misure di sicurezza personali vadano proposte al tribunale di sorveglianza (appello). Tuttavia le Sezioni Unite hanno chiarito che, se l'impugnazione proviene dal pubblico ministero contro una sentenza di condanna emessa in abbreviato che è inappellabile ex art. 443, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione e non l'appello al tribunale di sorveglianza.

  • Codice di procedura penale, art. 593, comma 1

    Nel giudizio ordinario l'art. 593, richiamando gli artt. 579 e 680, consente al pubblico ministero di proporre appello in casi tassativi (modifica del titolo di reato, esclusione di circostanze aggravanti ad effetto speciale o pena di specie diversa); la Sezione Unite hanno rilevato che per il rito ordinario la possibilità di appellare le sole misure di sicurezza dinanzi al tribunale di sorveglianza è espressamente salvaguardata da art. 593, ma nel rito abbreviato l'art. 443 prevale sul regime di competenza funzionale.

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)

    Stabilisce le regole di rinvio in caso di annullamento; le Sezioni Unite hanno affermato che, quando il ricorso per cassazione del PM contro una sentenza abbreviata è accolto per omissione della misura di sicurezza, il rinvio va disposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (giudice a quo).

  • Codice di procedura penale, artt. 568 e 569

    Richiamati nel testo: art. 568 (trasformazione/qualificazione del mezzo di impugnazione) e art. 569 (ricorso per saltum). Le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità del ricorso per saltum ove al PM sia precluso l'appello; se il PM propone erroneamente appello al tribunale di sorveglianza contro una sentenza abbreviata, tale gravame va qualificato/riadattato come ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna è stata pronunciata con il rito abbreviato e omette di statuire sull'espulsione (art. 86 DPR 309/1990), il pubblico ministero non può impugnare tale omissione con appello al tribunale di sorveglianza: il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per cassazione del PM contro una sentenza abbreviata che abbia omesso la valutazione della pericolosità sociale/espulsione, la Corte dispone il rinvio al medesimo tribunale che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) per il nuovo esame.
  • Il tribunale di sorveglianza è competente per le impugnazioni aventi ad oggetto esclusivamente le misure di sicurezza personali quando l'impugnazione sia proponibile (es. nel giudizio ordinario o quando la legge consente l'appello); tuttavia tale competenza funzionale non prevale sull'inappellabilità prevista per il rito abbreviato a favore del PM.
  • Il giudice che condanna (anche nel patteggiamento o abbreviato) deve motivare espressamente la valutazione sulla pericolosità sociale quando è in gioco l'applicazione dell'espulsione: l'assenza o l'insufficienza di tale motivazione configura vizio idoneo ad annullamento.
  • Se la parte pubblica qualifica erroneamente il mezzo di impugnazione (es. appello al tribunale di sorveglianza invece di ricorso per cassazione), il sistema processuale permette in molti casi la conversione/riedificazione del mezzo da parte della Corte; tuttavia è preferibile adottare la qualificazione corretta per evitare inutili riti e rinvii.

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