Cassazione Civile, Ordinanza n. 28551/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia origina da un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto due immobili edificabili e un'area adibita a piscina, acquistati da una società finanziaria e contestualmente concessi in locazione finanziaria alla medesima società venditrice, che li utilizzava per realizzare un centro benessere. La società poi fallita aveva versato un maxi canone anticipato e alcune rate, quindi era divenuta morosa; la concedente aveva attivato la clausola risolutiva espressa e chiesto restituzione del bene e pagamento dei canoni scaduti. Il fallimento ha agito per far dichiarare la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., sostenendo che l'operazione fosse in realtà posta a garanzia di un finanziamento, con presenza di rapporti di debito/credito, difficoltà economiche dell'utilizzatrice e sproporzione tra valore del bene e prezzo di acquisto. In via subordinata ha chiesto la restituzione dei canoni già versati. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo insussistenti gli indici sintomatici della violazione del divieto di patto commissorio e qualificando il lease back come contratto socialmente tipico e meritevole di tutela. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1344, 1418, 1963, 2744 e 2727 ss. c.c. per non avere ravvisato i requisiti sintomatici della frode al divieto di patto commissorio; 2) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni per avere escluso la difficoltà economica della società utilizzatrice; 3) omesso esame di fatti decisivi in punto di sproporzione tra valore del bene e prezzo; 4) violazione degli artt. 1526, 1362 ss., 1175, 1375, 1218, 1366 e 2744 c.c. per avere ritenuto valida la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuiva alla concedente la trattenuta dei canoni versati e il diritto ai canoni a scadere previa deduzione del prezzo di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sui fatti decisivi dell'operazione (esistenza di debiti pregressi, difficoltà economica, sproporzione tra valore del bene e corrispettivo), operazione preclusa in sede di legittimità quando la Corte territoriale ha reso motivazione congrua e coerente. Ha inoltre osservato che il quarto motivo non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso di poter esaminare la validità della clausola di confisca e l'equilibrio economico del contratto perché tali profili non erano stati adeguatamente dedotti nel giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Il divieto di patto commissorio non comporta automatica nullità del sale and lease back; occorre verificare in concreto la presenza di indici sintomatici che rivelino una funzione di garanzia e una finalità elusiva del divieto.
art. 1344 c.c.
La frode alla legge può ricorrere nel sale and lease back solo se l'operazione sia concretamente utilizzata per aggirare il divieto di patto commissorio.
art. 1418, comma 2, c.c.
La nullità del contratto può derivare dalla violazione di norme imperative solo se sia effettivamente accertata l'illiceità causale dell'operazione.
art. 1963 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la nullità dell'operazione; la Corte non ne fa un autonomo centro della decisione.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici e la loro valutazione costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Il motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio è stato ritenuto inidoneo a scardinare l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale.
art. 1526, comma 2, c.c.
La questione della clausola di confisca è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché non adeguatamente dedotta con specifiche domande o allegazioni nel giudizio di merito.
art. 1362 c.c.
Richiamato per la interpretazione della clausola contrattuale, ma il motivo è stato giudicato non specificamente diretto contro la ratio decidendi.
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale, senza che la censura sia stata ritenuta ammissibile.
art. 1375 c.c.
Richiamato quale criterio di esecuzione del contratto secondo buona fede; non ha inciso sull'esito per difetto di specifica censura della ratio.
art. 1218 c.c.
Richiamato in relazione agli effetti dell'inadempimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing.
art. 1366 c.c.
Richiamato quale criterio interpretativo secondo buona fede, ma senza decisività ai fini del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel sale and lease back l'operazione è, in linea di massima, valida e socialmente tipica; la nullità per violazione del divieto di patto commissorio richiede un accertamento in concreto della funzione di garanzia e della finalità elusiva.
- Gli indici sintomatici della frode al divieto di patto commissorio, quali rapporti di debito/credito, difficoltà economiche dell'utilizzatore e sproporzione tra valore del bene e prezzo, non devono necessariamente concorrere tutti, ma il loro apprezzamento è di fatto e resta sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova ricostruzione del compendio fattuale e probatorio compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove già valutate.
- Una censura relativa a clausole contrattuali e riequilibrio economico del rapporto deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha escluso l'esame per difetto di domande o allegazioni, il ricorso deve confrontarsi con tale autonoma ragione decisoria.
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