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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33614/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia riguarda la proprietà di una cappella/chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate in Lecce. L'ente ecclesiastico ha agito in rivendica sostenendo di esserne proprietario da tempo immemorabile e, comunque, per usucapione ultraventennale, deducendo che la convenuta aveva chiuso l'accesso della chiesa e realizzato dall'interno un collegamento abusivo con il proprio appartamento confinante. La convenuta ha resistito negando la proprietà dell'ente, eccependo il difetto di legittimazione attiva, affermando di aver acquistato il bene con atto di compravendita del 23 luglio 1982 e, in subordine, chiedendo l'accertamento del proprio acquisto per usucapione. In cassazione la convenuta ha dedotto: 1) violazione degli artt. 922 e 2697 c.c., sostenendo che la proprietà dell'ente fosse stata affermata sulla base di meri dati catastali e senza prova adeguata dell'acquisto a titolo originario; 2) violazione degli artt. 1350, n. 1, 2643, n. 1, e 2700 c.c., sostenendo che gli atti di acquisto contenenti il riferimento a 'eventuali diritti' sul vano adibito a cappella dovessero essere interpretati come prova positiva della proprietà. L'ente ecclesiastico ha proposto ricorso incidentale lamentando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente sul capo delle spese di primo grado e, subordinatamente, la violazione delle norme processuali e dei parametri forensi nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della convenuta, ritenendo infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sui soli dati catastali ma su plurimi elementi documentali e, soprattutto, sull'accertata usucapione ventennale in favore dell'ente ecclesiastico; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'interpretazione dei titoli negoziali è riservata al giudice di merito e la censura non investiva specificamente i criteri ermeneutici, oltre al fatto che l'acquisto a titolo originario prevale su qualsiasi titolo negoziale. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ravvisando motivazione meramente apparente nel rigetto dell'appello incidentale sulle spese di primo grado, poiché la Corte territoriale si era limitata ad affermare la genericità della doglianza senza esporre le ragioni della decisione; ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi incidentali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 922 c.c.

    richiamato come norma sulla proprietà, ma la Corte evidenzia che la censura della ricorrente non coglie la reale ratio della decisione di merito

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la prova della proprietà; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la prova non era fondata sui soli dati catastali

  • art. 1350, n. 1, c.c.

    richiamato nel motivo sul valore degli atti di acquisto, ma senza specifica censura dei criteri interpretativi

  • art. 2643, n. 1, c.c.

    richiamato nel motivo concernente la trascrizione/efficacia dei titoli di acquisto, ma ritenuto irrilevante rispetto all'usucapione

  • art. 2700 c.c.

    invocato per attribuire efficacia probatoria agli atti, ma la Corte non accoglie l'interpretazione proposta

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla quando è solo apparente, cioè graficamente presente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in via subordinata nel ricorso incidentale per sostenere la specificità dell'appello incidentale sulle spese

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014

    richiamati per contestare la liquidazione delle spese di lite in relazione al valore della causa e ai parametri forensi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendica la prova della proprietà non può essere desunta dai soli dati catastali, che hanno valore meramente indiziario; la decisione può però fondarsi su un complesso di elementi documentali e sulla prova dell'acquisto a titolo originario, come l'usucapione.
  • L'accertamento dell'usucapione richiede la prova di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non clandestino; un collegamento o una modifica realizzati in modo occulto non sono utili a integrare il possesso ad usucapionem.
  • L'interpretazione dei titoli negoziali spetta al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici, non una diversa lettura del documento proposta dal ricorrente.
  • L'acquisto a titolo originario per usucapione prevale su qualsiasi titolo negoziale incompatibile, sicché la doglianza fondata sul solo titolo derivativo non è idonea a scalfire l'accertamento dell'acquisto originario.
  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita a formule di stile o a un rilievo di genericità della doglianza, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito nella decisione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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