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Sentenza

Sentenza n. 3368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva declinato la giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna al pagamento di un indennizzo

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto spettante al giudice ordinario la cognizione della domanda di ottemperanza, sul presupposto che la controversia imponesse di risolvere questioni civilistiche relative alla titolarità del credito e alla successione nella posizione della società estinta. Hanno dedotto violazione degli artt. 1, 8 e 105 c.p.a., dell’art. 113 Cost. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 81, 100, 110, 111 e 475 c.p.c. e degli artt. 2495 e 2909 c.c.; difetto assoluto o apparenza della motivazione; omessa applicazione del potere del giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, le questioni civilistiche necessarie alla decisione dell’ottemperanza. La controversia riguardava l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, passata in giudicato dopo il rigetto dei ricorsi per cassazione, che aveva condannato in solido il Ministero e l’Agenzia del Demanio al pagamento in favore di una società poi estinta di una somma dovuta ai sensi dell’art. 936 c.c. Gli appellanti sostenevano di essere subentrati nella titolarità del credito quali soci-eredi ed eredi dei soci. Gli intervenienti, acquirenti delle unità immobiliari realizzate sul terreno, contestavano tale legittimazione, invocando una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il Ministero e l’Agenzia del Demanio hanno aderito all’appello quanto alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, contestando però la legittimazione degli intervenienti. È stata inoltre dedotta l’inammissibilità dell’appello per violazione dei limiti dimensionali e la sua tardività.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che il termine di impugnazione doveva essere computato tenendo conto della sospensione feriale. Ha rilevato che l’atto di appello, composto da 90 pagine a fronte di una sentenza impugnata di sei pagine, superava in modo sproporzionato i limiti dimensionali, ma ha escluso che tale superamento determinasse l’inammissibilità dell’appello. La violazione ha tuttavia giustificato l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 800 euro e ha inciso sulla regolazione delle spese. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di giurisdizione. Il giudice amministrativo investito dell’ottemperanza può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni civilistiche rilevanti per decidere la domanda, salvo le eccezioni tassative della querela di falso e dello stato e capacità delle persone. La complessità dell’accertamento relativo alla successione nella titolarità del credito non determina lo spostamento della giurisdizione in favore del giudice ordinario. Spetta quindi al TAR verificare, anche incidenter tantum, se gli appellanti siano titolari della legittimazione ad agire in ottemperanza e quale sia l’eventuale posizione degli intervenienti, valutando anche l’ammissibilità dei relativi atti di intervento. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullato la sentenza del TAR e rinviato la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 c.p.a.

    cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

    Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni relative a diritti rilevanti per la decisione della controversia, salvo le eccezioni tassative previste dalla legge.

  • art. 105 c.p.a.

    Rimessione al primo giudice

    Quando la sentenza di primo grado ha erroneamente declinato la giurisdizione amministrativa, il giudice d’appello annulla la sentenza e rinvia la causa al giudice di primo grado munito di giurisdizione.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela è richiamato a sostegno dell’esercizio della giurisdizione amministrativa sull’azione di ottemperanza.

  • art. 111 c.p.c.

    Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    La questione relativa all’eventuale successione a titolo particolare nel diritto controverso deve essere esaminata dal giudice dell’ottemperanza, ove rilevante, in via incidentale e senza efficacia di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato civile da eseguire resta intangibile quanto al contenuto decisorio; le questioni sulla titolarità soggettiva del credito e sulla legittimazione all’ottemperanza possono essere esaminate solo nei limiti necessari all’esecuzione.

  • art. 2668-bis c.c.

    Norma invocata dagli appellanti in relazione alla durata degli effetti della trascrizione della domanda giudiziale; il Consiglio di Stato non ne ha definito l’applicazione nel merito.

  • art. 936 c.c.

    Costituisce il titolo sostanziale dell’indennizzo riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione; il Consiglio di Stato non ha riesaminato il contenuto del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni di diritto civile necessarie per stabilire se la domanda esecutiva possa essere accolta, comprese quelle relative alla successione nella titolarità del credito e alla legittimazione ad agire, salvo le sole eccezioni tassative della querela di falso e dello stato e capacità delle persone.
  • La complessità o la natura civilistica delle questioni pregiudiziali non sposta la giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario quando tali questioni siano strumentali alla decisione dell’ottemperanza e non costituiscano autonome domande dirette a integrare o modificare il contenuto del giudicato.
  • Quando il giudice amministrativo di primo grado declina erroneamente la giurisdizione in un giudizio di ottemperanza, il giudice d’appello deve annullare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., affinché esamini nel merito la domanda e le questioni incidentali rilevanti.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve verificare, anche incidentalmente, la legittimazione degli istanti a far valere il giudicato e può esaminare, nei limiti necessari alla decisione, le contrapposte pretese di eventuali intervenienti sulla successione nel diritto controverso.
  • Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali non determina automaticamente l’inammissibilità dell’atto o delle domande, ma può giustificare una sanzione pecuniaria e incidere sulla regolazione delle spese quando la dilatazione sia ingiustificata e sproporzionata rispetto alle esigenze difensive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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