Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diritto a percepire somme asseritamente dovute a titolo di incremento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, in particolare per i meccanismi di adeguamento annuale/ISTAT e triennale legato al miglioramento stipendiale dei medici del SSN. Sostenevano che tali aumenti non erano stati corrisposti a causa dell'illegittimo inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi discendenti anche dalla normativa europea sulla adeguata remunerazione degli specializzandi. In cassazione hanno censurato la sentenza d'appello per violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal individuato il bene della vita richiesto e, comunque, avrebbe errato nel negare il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio per i periodi indicati, ritenendo invece applicabili solo le discipline più favorevoli introdotte dal 2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha affermato che, per le domande relative all'incremento della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, i Ministeri convenuti non erano legittimati passivamente sul piano sostanziale, poiché l'eventuale pretesa doveva essere rivolta alle università presso cui gli specializzandi avevano frequentato i corsi. Inoltre, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la borsa di studio originaria e le successive sospensioni degli incrementi non violavano gli obblighi comunitari; l'attività degli specializzandi non è equiparabile a lavoro subordinato o autonomo e il trattamento economico previsto dalla normativa del 1991, nella sua misura originaria, integra l'adeguata remunerazione richiesta dalle direttive europee. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
disciplina la borsa di studio dei medici specializzandi; la domanda relativa all'adeguamento dell'importo può essere proposta solo nei confronti delle università presso cui è stata frequentata la scuola di specializzazione, non nei confronti dei Ministeri convenuti
art. 360 c.p.c.
norma invocata per la censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360 bis c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché le questioni proposte sono già risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
usato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per abuso dello strumento processuale
art. 2049 c.c.
richiamato per affermare che il cliente risponde del comportamento del difensore per l'attività professionale svolta
art. 97 c.p.c.
richiamato per disporre la condanna solidale alle spese in ragione dell'interesse comune dei ricorrenti
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
art. 36 Cost.
ritenuto inapplicabile al rapporto degli specializzandi, perché la loro attività non è lavoro subordinato e la remunerazione non è corrispettivo della prestazione
art. 7 d.l. n. 384/1992
ha disposto il blocco dell'adeguamento dell'importo della borsa di studio al costo della vita per gli anni accademici considerati, senza irragionevolezza
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 per il periodo successivo
art. 36, comma 1, l. n. 289/2002
ha confermato la disciplina che escludeva l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 257/1991 agli adeguamenti richiesti
d.lgs. n. 368/1999
la disciplina introdotta dal 2007 sul contratto di formazione specialistica non costituisce primo adempimento degli obblighi comunitari né impone estensione retroattiva ai corsi precedenti
direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76
gli obblighi di attuazione relativi all'adeguata remunerazione si considerano adempiuti con la borsa di studio originaria del d.lgs. n. 257/1991
direttiva CE n. 93/16
non introduce un nuovo o ulteriore obbligo quanto alla misura dell'adeguata remunerazione
Direttiva 82/76/CEE
non contiene una definizione di remunerazione adeguata né criteri per la sua determinazione
art. 75/362 CEE
richiamata come fonte degli obblighi comunitari in tema di remunerazione degli specializzandi
art. 75/363 CEE
richiamata come fonte degli obblighi comunitari in tema di remunerazione degli specializzandi
Massime di principio
- La pretesa al pagamento o alla rideterminazione della borsa di studio dei medici specializzandi, quando sia fondata sull'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, va indirizzata al soggetto che sia titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio; i Ministeri non sono legittimati passivi se la legge individua come debitori le università.
- L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è assimilabile né a lavoro subordinato né a lavoro autonomo: la relativa remunerazione ha natura assistenziale/formativa e non corrispettiva, con conseguente inapplicabilità dell'art. 36 Cost.
- Gli obblighi comunitari sull'adeguata remunerazione degli specializzandi si considerano soddisfatti, per il periodo disciplinato dal d.lgs. n. 257/1991, dalla borsa di studio nella sua misura originaria, senza che le direttive impongano un parametro quantitativo più elevato o automaticamente aggiornato.
- La sospensione o il blocco degli incrementi della borsa di studio disposti dalla legislazione interna non comportano, di per sé, diritto degli specializzandi a pretendere giudizialmente gli aumenti non corrisposti quando l'ordinamento vigente escluda l'applicazione dei meccanismi di adeguamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando le censure si pongano contro un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti idonei a rimetterlo in discussione.
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