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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26248/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di detenzione illecita di arma e relativo munizionamento (fucile calibro 36 con matricola abrasa) e per il reato di ricettazione/acquisto di arma clandestina, contestati in concorso con il padre e la madre. Tassone contesta la gravità indiziaria a suo carico (sostiene di essersi limitata a seguire la madre su indicazione del padre e di non essere a conoscenza del contenuto dei borsoni) e, soprattutto, la sussistenza delle esigenze cautelari: censura la decisione del Tribunale del riesame di ritenere il pericolo di reiterazione fondato su presunti collegamenti con ambienti criminali senza adeguata prova, l'omessa valutazione della sua giovane età e dell'assenza di precedenti, nonche l'omessa considerazione della pena prevedibile ai fini di adeguatezza e gradualità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il motivo relativo alla carenza dei gravi indizi, confermando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua sull'effettiva disponibilita materiale dell'arma da parte della ricorrente (recupero del fucile nel borsone e tentativo di occultamento). Tuttavia la Cassazione ha accolto i motivi attinenti alle esigenze cautelari: ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente e meramente assertiva nella parte in cui ha fondato il pericolo di reiterazione sul generico rilievo di collegamenti con la criminalità organizzata e non ha valutato concretamente la personalita, l'eta, l'assenza di precedenti e la prevedibile entita della pena (art. 275 c.p.p., comma 2-bis). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato come richiamo alla responsabilita concorrente: la Corte valuta che ciascun compartecipe debba avere disponibilita materiale dell'arma per la configurazione del concorso nel reato.

  • legge 110 del 1975, art. 23

    Riferimento alla normativa sulle armi; la Corte conferma la qualificazione dell'arma come clandestina per la matricola abrasa e la mancata marcatura.

  • art. 81, comma finale (c.p.)

    Riferimento alla concorso di persone nel delitto, richiamato nel capo di imputazione: la Corte ricorda il requisito della disponibilita materiale dell'arma per ogni concorrente.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al ricettazione/appropriazione: il giudice ha ritenuto integrabili profili relativi all'acquisto o ricezione di arma clandestina.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato quale disposizione riguardante l'organo giudicante competente al riesame (contestazione dell'ordinanza).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte chiarisce che il controllo di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi è limitato a verificare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non a rivedere i fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari; la Corte richiede che tali esigenze siano provate concretamente e motivate in modo individualizzato per il singolo indagato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    comma 2-bis (richiamato con riferimento alla novella D.L. 26/06/2014 n.92)

    La Corte sottolinea l'obbligo di considerare in sede di riesame la prevedibile entità della pena ai fini della valutazione della misura cautelare; l'omissione di tale considerazione ha inciso sulla correttezza della prognosi cautelare.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso livello probatorio richiesto per il giudizio cautelare (gravi indizi) rispetto al giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi).

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i mezzi di impugnazione in Cassazione utilizzati dalla difesa per censurare violazioni di legge e vizi di motivazione.

  • D.L. 26 giugno 2014, n. 92

    Novellazione richiamata in relazione al comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p.; la Corte ricorda l'effetto della norma sull'obbligo di considerare la pena prevedibile nella prognosi cautelare.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare una misura cautelare è sufficiente un quadro di "gravi indizi", che richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di merito; il controllo in Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari deve essere individualizzata e motivata concretamente: non sono sufficienti affermazioni generiche su "collegamenti con ambienti criminali" senza elementi specifici relativi all'indagato.
  • Il giudice deve considerare, ai fini della prognosi cautelare, anche la prevedibile entità della pena (art. 275 c.p.p., comma 2-bis) e le condizioni personali dell'indagato (eta, precedenti, incensuratezza) quando valuta adeguatezza e proporzionalita della misura.
  • La gradualita delle misure cautelari impone che la restrizione piu gravosa (custodia) sia residuale; prima di confermare una misura custodiale il giudice deve valutare se misure meno afflittive siano sufficienti a garantire le esigenze cautelari.
  • In caso di contestazione di concorso nella detenzione di armi, la prova della disponibilita materiale dell'arma da parte di ciascun compartecipe (possesso effettivo o situazione di fatto che consente di disporne) è determinante per l'attribuzione della responsabilita.
  • La difesa, in ricorsi cautelari, deve mettere in rilievo elementi concreti sulla marginalita del ruolo, l'assenza di conoscenza del contenuto degli oggetti sequestrati, la giovanissima eta e l'assenza di precedenti, nonche chiedere esplicita considerazione della pena prevedibile per ottenere misure meno afflittive.
  • Il giudizio di legittimità non sostituisce il sindacato di merito: per ottenere l'annullamento il ricorrente deve dimostrare omissioni di motivazione o illogicita manifesta nelle argomentazioni del giudice di merito.

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