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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8341/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicata per ipotesi di reato connesse all'art. 416-bis e reati a ciò collegati. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 273, 274 e 275, comma 3, c.p.p. e vizi motivazionali: sostiene che una successiva condanna in altro giudizio (Tribunale di Avellino) ha escluso l'esistenza del clan "Nuovo Partenio" e che, perciò, non può essere richiesto che dimostri il superamento della presunzione cautelare collegata all'appartenenza all'associazione; inoltre rileva che dal 2019 è sottoposto ad arresti domiciliari per altra vicenda e che il decorso del tempo andrebbe valutato a suo favore

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia superato la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa circa i gravi indizi e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della misura custodiale per i reati di cui all'art. 416-bis). La sentenza del Tribunale di Avellino, che aveva condannato il Genovese per reati diversi escludendo l'aggravante associativa per mancanza di elementi sul "Nuovo Partenio", opera nei limiti oggettivi e temporali di quel giudizio e non impedisce l'accertamento dell'associazione nel presente procedimento. Il mero decorso del tempo o la detenzione agli arresti domiciliari dal 2019 non sono di per sé idonei a dimostrare il recesso dall'associazione o l'assenza di esigenze cautelari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso; nel contesto cautelare si applica la presunzione rafforzata di sussistenza delle esigenze cautelari per i fatti ad essa riferiti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante specifica connessa all'uso di armi o circostanze aggravanti nei reati collegati all'associazione; evocata nelle imputazioni oggetto del procedimento

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; rilevante per la formulazione delle imputazioni connesse all'associazione

  • art. 353 cod. pen.

    Falso ideologico o reato richiamato tra le imputazioni; contestualizzato nel capo d'accusa originario

  • artt. 273, 274, 275 c.p.p.

    Art. 273-274 c.p.p. riguardano requisiti e limiti della custodia cautelare; art. 275 comma 3 c.p.p. disciplina la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis e stabilisce che tale presunzione si supera solo con prova del recesso o dell'esaurimento dell'attività associativa

  • art. 10 e 14 legge n. 497/1974

    Previsioni in tema di armi richiamate nella sentenza del Tribunale di Avellino in relazione ai reati per cui il ricorrente è stato condannato in quell'altro giudizio

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione, contestato nel procedimento per cui il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza collegata

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte (c.d. aspetti formali di esecuzione del provvedimento)

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino)

    Si riafferma che il "tempo silente" o il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a dimostrare il superamento della presunzione cautelare prevista per i reati associativi; serve una prova oggettiva e concreta di recesso o esaurimento dell'attività dell'associazione

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una 'doppia presunzione' cautelare: riguardo ai gravi indizi di colpevolezza e all'adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere superata solo con prove concrete del recesso dall'associazione o dell'esaurimento dell'attività associativa
  • Una sentenza in altro procedimento che esclude l'aggravante associativa opera nei limiti oggettivi e temporali di quel giudizio e non impedisce automaticamente l'accertamento dell'associazione in un diverso procedimento con contestazioni e tempi diversi
  • Il mero decorso del tempo o il fatto di essere sottoposti ad arresti domiciliari per altra vicenda non sono, da soli, elementi idonei a dimostrare l'irreversibile allontanamento dall'associazione; è necessaria prova oggettiva (es. trasferimento duraturo, interruzione di contatti, collaborazione con la giustizia, atti concreti di recesso)
  • La difesa che intenda contestare la misura cautelare in casi di reato associativo deve produrre elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari (documentazione, testimonianze, elementi che provino il venir meno dei rapporti con il sodalizio)
  • I precedenti annullamenti con rinvio in sede di legittimità non precludono la possibilità per il giudice del riesame o per la Corte di valutare nuovamente, sulla base del materiale probatorio in quel procedimento, la sussistenza delle esigenze cautelari

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