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Sentenza

Sentenza n. 3912/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.

Giustizia amministrativa202301761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e della quota di ripiano dovuta per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e della Conferenza Stato-Regioni presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti statali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e la determinazione della Regione Emilia-Romagna attuativi del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere perché la relativa fattispecie legale richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, dell'avvenuto pagamento, mediante provvedimento pubblicato e comunicato al TAR. Nel fascicolo non risultava depositato l'attestato della Regione Emilia-Romagna né risultava pervenuta la comunicazione prevista dalla legge. Tuttavia, dalla dichiarazione dell'impresa di adesione alla procedura di definizione agevolata e di avvenuto pagamento il giudice ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo più ricavabile alcuna utilità dalla pronuncia sul merito dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento da parte delle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede sia il pagamento tempestivo della quota ridotta sia l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento, con pubblicazione e comunicazione al TAR; il solo pagamento allegato dalla parte non perfeziona la fattispecie legale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione della parte e il comportamento processuale, valutati insieme alle sopravvenienze intervenute, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per l'avviso alle parti sulla questione della mancata integrazione della fattispecie di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione legale della materia del contendere prevista dalla disciplina di definizione agevolata richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, mediante il provvedimento e la comunicazione previsti dalla legge.
  • Quando il pagamento della quota ridotta e l'adesione alla procedura normativa fanno venir meno ogni utilità concreta della decisione sull'impugnazione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., anche se non si è perfezionata la distinta fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere, quale pronuncia sostanziale, non può essere dichiarata sulla base del solo comportamento o della sola dichiarazione della parte quando la legge subordina espressamente il suo perfezionamento anche a un adempimento certificativo e comunicativo dell'amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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