Sentenza n. 1765/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 80/2024, relativa all’accreditamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 80/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, che aveva riconosciuto il suo diritto all’assegnazione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione, l’eventuale nomina di un commissario ad acta, gli accessori di legge e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato in parte il ricorso, accertando l’inottemperanza dell’Amministrazione a un giudicato contenente un obbligo conformativo puntuale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante l’attivazione della carta docente e l’accreditamento di euro 2.500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la domanda relativa agli interessi e agli altri accessori, poiché il giudice dell’ottemperanza non può attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dal titolo esecutivo e la sentenza da eseguire non prevedeva tali accessori. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di parte. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle amministrazioni, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, consente di configurare l’inottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
La disposizione è applicata analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione di un giudicato quando la decisione sia definitiva, ritualmente notificata all’amministrazione e non sia stata eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando il giudicato contiene un obbligo conformativo puntuale, l’amministrazione deve conformarsi esattamente alle statuizioni in esso contenute, senza poter differire o sostituire l’adempimento con una diversa valutazione amministrativa.
- Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere interessi, accessori o altre utilità non attribuiti dal titolo esecutivo, anche se tali domande sono formulate nel ricorso per ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere entro un ulteriore termine.
- La parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda relativa ad accessori non previsti dal giudicato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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