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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08832/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un assicurato aveva stipulato una polizza che copriva anche il rischio furto dell'autovettura. Dopo il furto del veicolo, avvenuto di notte mentre l'auto era parcheggiata su pubblica via, l'assicuratore aveva negato il pagamento dell'indennizzo. Nei giudizi di merito la domanda era stata rigettata, ritenendosi decisivo il fatto che il veicolo, al momento del furto, non fosse ricoverato nel garage indicato per il parcheggio notturno, nonché valorizzando l'asserita inesattezza dell'indicazione dell'indirizzo del garage. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione delle regole di interpretazione del contratto e delle norme sostanziali richiamate, per non avere la Corte d'appello esaminato una clausola di polizza che prevedeva espressamente il risarcimento anche nel caso di parcheggio su pubblica via, sia pure a condizioni specifiche; (2) falsa applicazione delle norme sulla dichiarazione inesatta o reticente e sull'onere della prova, deducendo che l'errore nell'indicazione dell'indirizzo del garage non aveva inciso sul consenso dell'assicuratore né era stato provato che fosse determinante; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere il giudice considerato come non contestati l'evento furto e il ricovero del veicolo in garage. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva omesso di leggere e considerare una parte rilevante del testo contrattuale, laddove il significato della clausola poteva essere correttamente colto solo mediante la lettura integrale della polizza. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso la lettura complessiva del testo negoziale, non potendo il giudice limitarsi a un esame parziale o mutilato della clausola o dell'intero contratto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate, ma la Corte ha ricondotto la censura sostanzialmente a un vizio di interpretazione contrattuale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate, ma la Corte ha ricondotto la censura sostanzialmente a un vizio di interpretazione contrattuale

  • art. 1882 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il diniego dell'indennizzo assicurativo e la ricostruzione dell'oggetto del contratto

  • art. 1892 c.c.

    richiamato per sostenere che la dichiarazione inesatta o reticente rileva solo se resa con dolo o colpa grave ed è determinante per il consenso dell'assicuratore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che spetta all'assicuratore provare i presupposti della decadenza o del diniego fondato sulla dichiarazione inesatta

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la mancata considerazione di fatti asseritamente non contestati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale denunciato

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la specificità del motivo non richiede un'esatta qualificazione formale del vizio, purché la censura consenta di individuarne chiaramente il contenuto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 1892 cod. civ.

    citato anche in relazione al presunto errore di indirizzo del garage e alla necessità che l'inesattezza abbia inciso sul consenso dell'assicuratore

  • art. 2967 cod. civ.

    verosimilmente richiamato nel testo come norma sull'onere della prova, ma la Corte non sviluppa un'autonoma ratio su di esso; il riferimento appare nel testo come probabile refuso per l'art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione del contratto, il giudice deve esaminare il testo negoziale nella sua interezza: la comprensione del significato letterale di una clausola e della comune intenzione delle parti non può derivare da una lettura parziale o selettiva delle pattuizioni.
  • L'omessa considerazione di una clausola contrattuale specificamente disciplinante il caso controverso integra violazione dei criteri ermeneutici contrattuali ed è censurabile in cassazione quando la decisione di merito sia fondata su una ricostruzione mutilata del regolamento negoziale.
  • Ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione non è indispensabile la formale esatta indicazione della norma o dell'ipotesi di vizio, purché la censura esponga chiaramente le ragioni dell'impugnazione e consenta di individuare la sostanza della doglianza.
  • Quando una polizza prevede espressamente anche l'ipotesi del rischio realizzatosi, il diniego dell'indennizzo non può fondarsi su una lettura del contratto che obliteri tale disciplina speciale e sostituisca alla clausola una regola diversa e più restrittiva.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoAssicurazioni sulla vita e beneficiariTrasporto
RamiAssicurazioniContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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