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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33009/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio un consorzio e la società cooperativa consortile derivante dalla sua trasformazione, chiedendo dichiararsi la nullità assoluta della delibera assembleare con cui era stata approvata la trasformazione del consorzio in cooperativa consortile e, in subordine, lo scioglimento del consorzio. Il convenuto aveva eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario invocando una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo e nel nuovo statuto, sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta ad arbitri. Il tribunale aveva invece declinato la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese, ritenendo che la delibera impugnata fosse annullabile e avesse comunque prodotto effetti medio tempore, con conseguente esistenza del nuovo ente. La società cooperativa consortile ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e omessa motivazione per mancata pronuncia sull'eccezione di arbitrato e sulla devoluzione delle controversie societarie a collegio arbitrale; con il secondo ha contestato l'erroneità della statuizione sulla competenza, deducendo la validità ed efficacia della clausola compromissoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in sede di regolamento di competenza, possono essere contestate solo affermazioni e applicazioni di principi giuridici, non vizi di motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la clausola statutaria prevedeva un arbitrato irrituale; per tale tipo di arbitrato non è esperibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché la disciplina dell'arbitrato rituale non si applica. La decisione del tribunale, nel devolvere la controversia alla sezione specializzata del tribunale e non agli arbitri, è stata letta come implicita esclusione dell'eccezione di arbitrato irrituale. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l'intimato svolto difese; applicato altresì l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Nel ricorso erano denunciati violazione e falsa applicazione di norme di diritto per la mancata considerazione della clausola compromissoria e della devoluzione arbitrale delle controversie sociali.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo che censurava la motivazione inesistente è stato ritenuto non scrutinabile nel regolamento di competenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno della censura motivazionale.

  • art. 18 dell'all. A) annesso all'atto costitutivo del Consorzio

    Indicata come fonte della clausola compromissoria invocata per devolvere la controversia ad arbitri.

  • art. 31 del nuovo statuto approvato dalla società consortile

    "gli arbitri decideranno in via irrituale, senza formalità di procedure"

    La clausola è stata qualificata come arbitrato irrituale e, proprio per tale ragione, è stata ritenuta inidonea a fondare un regolamento di competenza.

  • art. 34, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal pubblico ministero per affermare l'arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi a delibere assembleari.

  • art. 42 c.p.c.

    È stato escluso che il regolamento di competenza fosse esperibile contro la decisione che nega o afferma l'esistenza di un arbitrato irrituale.

  • art. 819 ter c.p.c.

    La Corte ha ribadito che l'arbitrato irrituale rende inapplicabili le norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.

  • art. 2607 c.c.

    Richiamato nei fatti come norma evocata per contestare il quorum della delibera di trasformazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di competenza possono essere scrutinati soltanto errori di diritto relativi all'affermazione o all'applicazione di principi giuridici; le censure attinenti al vizio di motivazione sono inammissibili.
  • La decisione del giudice ordinario che riconosca o escluda un arbitrato irrituale non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l'arbitrato irrituale resta estraneo alla disciplina dell'arbitrato rituale e alle regole processuali ad esso collegate.
  • Quando lo statuto prevede espressamente che gli arbitri decidano "in via irrituale", la clausola compromissoria va trattata come arbitrato irrituale, con conseguente inapplicabilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.
  • Se il giudice di merito declina la competenza in favore di un altro ufficio giudiziario ordinario, tale statuizione può implicare il rigetto dell'eccezione di arbitrato irrituale senza necessità di una pronuncia espressa sull'eccezione stessa, ai fini dell'inammissibilità del regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazione delibere assembleariArbitratoCompetenza
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della prova

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