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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05328/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari del 6 febbraio 2025. Dal testo emerge che la contestazione riguardava una questione di merito: la capacità economica del ricorrente e la sua compatibilità con l'acquisto di sostanza stupefacente che egli assumeva destinata a uso personale. La Corte di cassazione rileva che sul punto la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione esauriente, logica e coerente con le emergenze istruttorie, richiamando in particolare le pagine 21-22 della decisione impugnata; pertanto la censura è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sollevate mirassero a una nuova valutazione del merito sulla capacità economica dell'imputato e sulla compatibilità dell'acquisto di stupefacente con l'asserito uso personale, già affrontata con motivazione adeguata dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione esauriente, logica e coerente con le risultanze istruttorie.
  • La censura che investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova, se già adeguatamente esaminata dal giudice di merito, è inammissibile in cassazione perché non denuncia un vizio di legittimità ma mira a sostituire la lettura del ricorrente a quella del giudice territoriale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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