Cassazione Penale, Ordinanza n. 30016/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La censura riguardava solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito alla luce dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per il reato di evasione ex art. 385 c.p. In cassazione il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla diminuzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la decisione sul punto era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice aveva esaminato le deduzioni difensive, valorizzando sia i plurimi precedenti penali sia l'assenza di elementi positivi meritevoli di attenuazione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.
art. 62-bis c.p.
norma implicita sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sindacabile solo se la motivazione sul punto sia mancante, apparente o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere censurata in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o apodittica; non è sufficiente la mera richiesta di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, è legittimo valorizzare i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi che depongano per una riduzione del trattamento punitivo.
- Quando il motivo di ricorso investe il solo trattamento sanzionatorio ed è sorretto da una critica meramente assertiva o comunque infondata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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