Cassazione Penale, Sentenza n. 38830/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alfano, condannato in cumulo a anni 4 mesi 4 di reclusione (pena da espiare residua anni 3 mesi 3 giorni 28), ha chiesto la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 09/09/2021, ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare perché Alfano stava espiazione di un reato ricompreso nell'art. 4-bis (quindi esclusione della misura domiciliare) e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ritenendo decisive la gravità dei reati (rapina aggravata, illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e danneggiamento), i precedenti di polizia e la denuncia per evasione e danneggiamento, nonché la necessità di proseguire l'osservazione intramuraria. In sede di ricorso per cassazione si è denunciata violazione dell'art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 e l'erroneità della valutazione prognostica del Tribunale che non ha considerato adeguatamente i progressi comportamentali e la rielaborazione critica del detenuto, attestati dalla relazione dell'istituto di pena (es. encomio per impegno lavorativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia valutato in modo esclusivo e retrospettivo la gravità del reato e i precedenti, senza considerare adeguatamente i progressi comportamentali e l'avvio del processo di rielaborazione critica del reato, che la stessa relazione carceraria documentava. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è richiesta la completa revisione critica del passato ma è sufficiente che tale processo sia almeno iniziato. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 47
art. 47 L. 26 luglio 1975, n.354
La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte interpreta che, per il giudizio prognostico, non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma solo l'emersione di un processo di rielaborazione almeno avviato sulla base dell'osservazione della personalità
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 4-bis
art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n.354
La norma individua reati per i quali sono previste misure restrittive nell'esecuzione (es. limitazioni alle misure alternative); il Tribunale ha escluso la detenzione domiciliare in quanto il reato in corso di espiazione rientrava nel catalogo di cui all'art. 4-bis
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedente richiamato)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (dep. 15/01/2020), M., Rv. 277924
Principio consolidato secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, non possono avere in sé valore decisivo, in senso ostativo, la sola gravità del reato o i precedenti; non è richiesta la prova della completa rielaborazione del fatto deviante, bastando che il processo critico sia stato avviato
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale non è necessario dimostrare una completa riabilitazione: è sufficiente che, dalle relazioni e dall'osservazione della personalità, emerga che il detenuto abbia avviato un processo di rielaborazione critica del proprio comportamento
- La sola gravità del reato e i precedenti non possono, di per sé, costituire motivo decisivo e automatico di diniego dell'affidamento in prova; il giudice deve bilanciare questi elementi con i progressi comportamentali e le attestazioni positive provenienti dall'istituto penitenziario
- Se il reato rientra nel catalogo dell'art. 4-bis, la detenzione domiciliare è in genere preclusa; tuttavia ciò riguarda la detenzione domiciliare e non esclude automaticamente la valutazione favorevole dell'affidamento in prova, che ha criteri e finalità diversi
- In sede di nuovo giudizio il Tribunale deve motivare in modo puntuale e attuale la prognosi di rischio/recupero, valorizzando documentazione come relazioni comportamentali, encomi, attività lavorative svolte e altre prove di cambiamento
- Per il difensore: allegare e sollecitare relazioni dettagliate sull'osservazione della personalità e prove concrete dell'avvio del percorso critico (comportamento carcerario, attività lavorative, programmi trattamentali) è decisivo per ottenere l'affidamento in prova
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