Ordinanza n. 1143/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel proc. r.g. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 4 giugno 2025 e notificata in data 4 giugno 2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 5 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 621/2026, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale Taranto a ottemperare alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, divenuta esecutiva per mancata impugnazione. Dopo la presentazione dell’istanza, l’amministrazione ha depositato documentazione attestante l’intervenuto adempimento spontaneo alla pronuncia. In camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha quindi rinunciato alla richiesta di nomina del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione e, in particolare, sull’istanza di nomina del commissario ad acta, poiché l’amministrazione aveva spontaneamente adempiuto al giudicato e i ricorrenti avevano rinunciato alla richiesta. Le spese della fase sono state compensate tra le parti in ragione delle giustificate ragioni individuate dal Collegio, tra cui l’evoluzione complessiva della vicenda e il carattere non contenzioso della fase esecutiva.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La pronuncia riguarda un incidente di esecuzione e la richiesta di nomina del commissario ad acta, ma il testo non richiama espressamente la disposizione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto per la pubblicazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un incidente di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere spontaneamente adempiuto al giudicato e il ricorrente rinuncia alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il giudice dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza esecutiva.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva elimina l’utilità concreta della nomina del commissario ad acta e determina la chiusura della relativa fase senza l’adozione di misure sostitutive.
- Nella fase di ottemperanza, le spese possono essere compensate quando la vicenda si sia evoluta verso l’adempimento spontaneo e la fase abbia assunto carattere non contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →