Ordinanza n. 2309/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Commissario ad acta relative alla determinazione della misura della liquidazione, nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza n. 785/2023
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio per l’ottemperanza alla sentenza n. 785/2023 del TAR Sicilia, Palermo, chiedendo altresì, all’esito del reclamo, l’annullamento delle note del Commissario ad acta del 6 agosto 2025, 25 agosto 2025 e 18 settembre 2025. Nel corso del giudizio il TAR aveva già chiarito, con ordinanza n. 1741/2025, l’assenza di carattere provvedimentale delle note commissariali del 3 febbraio 2025. Successivamente, con sentenza n. 1508/2026, sono state annullate le note del Commissario ad acta del 6 agosto 2025, 19 agosto 2025 e 18 settembre 2025, in quanto dotate di valore provvedimentale. Il Commissario ha quindi richiesto chiarimenti sugli effetti della sentenza sopravvenuta e sui criteri da seguire nella riedizione del potere di determinazione della liquidazione.
La decisione
Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, precisando anzitutto che essi apparivano prima facie inammissibili nella parte in cui tendevano surrettiziamente a rimettere in discussione la pronuncia demolitoria. Il giudice ha tuttavia chiarito che la sentenza sopravvenuta si inserisce nel carattere progressivo del giudicato amministrativo e conforma il successivo esercizio del potere del Commissario ad acta, o dell’amministrazione. In particolare, la nuova determinazione dovrà motivare le ragioni poste a fondamento della scelta della misura della liquidazione. A tal fine, l’organo procedente dovrà acquisire tutte le stime provenienti dalle pubbliche amministrazioni relative al cespite, combinarle con i valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, ove disponibili per l’area, e quindi: assumere il valore medio tra le stime, qualora siano state formulate secondo criteri omogenei, motivando sul punto; oppure scegliere una delle stime, motivando specificamente le ragioni della preferenza. Il dispositivo si limita a rendere tali chiarimenti e a disporne la comunicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato amministrativo ha carattere progressivo: le pronunce successive che incidono sull’attività amministrativa conformano l’esercizio del potere nella fase di riedizione, senza poter essere eluse mediante richieste di chiarimenti aventi surrettizia natura impugnatoria.
- Quando una pronuncia annulla un atto provvedimentale del Commissario ad acta, la successiva determinazione deve rispettare l’effetto conformativo della sentenza e motivare specificamente le ragioni della scelta operata.
- Nella determinazione del valore di un cespite ai fini della liquidazione, l’amministrazione deve acquisire e considerare tutte le stime provenienti dalle pubbliche amministrazioni e i valori OMI disponibili per l’area.
- Se le stime acquisite sono formulate secondo criteri omogenei, l’amministrazione può assumere il loro valore medio, ma deve motivare tale scelta; in alternativa, può optare per una singola stima, illustrando specificamente le ragioni della preferenza.
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