Sentenza del 23/07/2018 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Sala cinematografica - Scontrino fiscale - Mancata emissione -Vendita dolciumi- bevande - Bancone-bar fisso - Sanzione pecuniaria - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sanzione di 516 euro per la mancata emissione di uno scontrino fiscale relativo alla vendita di dolciumi e bevande per un imponibile di 7,50 euro. Sosteneva che tali vendite fossero esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, richiamando la normativa vigente e la risoluzione ministeriale n. 29/1997, poiché si trattava di prodotti di modico valore venduti agli spettatori di un cinema senza apposite strutture. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'esonero riguardasse esclusivamente le vendite effettuate in modo itinerante e che, nel caso concreto, la vendita fosse avvenuta mediante un bancone fisso tipo bar, dotato di erogatore di bibite, attrezzatura per popcorn e un angolo dolciumi con bilancia elettronica.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione. Ha ritenuto legittima la sanzione, valorizzando il verbale della Guardia di Finanza, atto pubblico dotato di efficacia probatoria privilegiata, dal quale risultava che la vendita era avvenuta presso un bancone fisso attrezzato. La società non aveva proposto querela di falso per contestare tali attestazioni. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata verifica del registro dei corrispettivi, poiché vi risultava annotato soltanto l'incasso complessivo e non le singole vendite con i relativi orari. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 413/1991
La norma è stata richiamata come base dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi e della relativa disciplina derogatoria.
Art. 1 del D.M. Finanze n. 11/1991
È stato richiamato insieme all'art. 12 della Legge n. 413/1991 per sostenere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale nel caso concreto.
Art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696
Solo le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in modo itinerante negli stadi, nelle sale cinematografiche, nei teatri e negli altri luoghi pubblici in occasione di manifestazioni in genere non sono soggette all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale.
L'esonero è interpretato restrittivamente: riguarda le vendite effettuate in forma itinerante, non quelle realizzate tramite un punto vendita stabile o un bancone fisso attrezzato.
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 1997
La risoluzione è stata ritenuta applicabile soltanto quando ricorrono effettivamente le condizioni dell'esonero, tra cui l'assenza di attrezzature o strutture fisse per la vendita.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 12 giugno 2001
Ha chiarito che, nei luoghi dello spettacolo, l'esonero dall'obbligo di scontrino riguarda esclusivamente la somministrazione itinerante di alimenti e bevande.
Massime di principio
- L'esonero dall'emissione dello scontrino per la vendita di alimenti e bevande nei cinema, teatri, stadi e luoghi analoghi deve essere interpretato in modo restrittivo e opera soltanto per vendite effettuate in forma itinerante.
- La presenza di un bancone fisso, di un'area bar o di attrezzature stabilmente destinate alla vendita, come erogatori, macchine per popcorn o bilance, tende a escludere l'esonero e rende normalmente obbligatoria la certificazione del corrispettivo.
- Il verbale della Guardia di Finanza, per le circostanze direttamente constatate dai verbalizzanti, ha efficacia probatoria privilegiata; per contestarne il contenuto non è sufficiente una fotografia o una generica contestazione, ma occorre fornire prove concrete o proporre querela di falso quando si negano fatti attestati come direttamente percepiti.
- Chi invoca una deroga o un'agevolazione fiscale deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge.
- Un registro dei corrispettivi che riporti soltanto l'incasso complessivo, senza dettaglio delle singole vendite, degli orari e dei destinatari, può non essere sufficiente a dimostrare che le operazioni rientravano nell'esonero.
- La mancata emissione dello scontrino può comportare la sanzione anche per importi imponibili modesti, se l'operazione non rientra in una specifica e documentata ipotesi di esonero.
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