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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società ricorrente fino alla cessione di un ramo d’azienda a un’altra società. La cessione era stata poi dichiarata illegittima da una precedente sentenza, confermata in appello, con ordine di riammissione in servizio. Successivamente il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento della costituzione in mora del datore di lavoro cedente fino a una certa data, sostenendo che, nonostante la cessione dichiarata inefficace, la società cedente non lo avesse riammesso in servizio e fosse quindi tenuta alla retribuzione. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, soccombente nei gradi di merito, ricorreva in cassazione con sette motivi: 1) violazione del giudicato, sostenendo che la precedente sentenza sull’illegittimità della cessione avesse già escluso il diritto alle retribuzioni; 2) e 3) erronea qualificazione del credito come retributivo e non risarcitorio, erronea applicazione della mora credendi e detraibilità delle somme percepite presso la cessionaria; 4) omessa considerazione dell’efficacia liberatoria di pagamenti del cessionario e della disciplina dell’appalto; 5) applicazione dell’adempimento del terzo e dei principi affermati in materia di appalto illecito; 6) pretesa funzione deterrente della condanna retributiva, in relazione anche all’art. 614-bis c.p.c.; 7) irrilevanza delle somme percepite da INPS e INAIL e dei periodi di malattia/infortunio, nonché inammissibilità o utilità dell’ordine di esibizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti necessari a verificare l’asserito giudicato. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi: ha confermato che, in caso di illegittima cessione di ramo d’azienda, il rapporto di lavoro si ricostituisce de iure con il cedente, mentre l’eventuale prosecuzione di fatto presso la cessionaria rileva soltanto ex art. 2126 c.c.; ne consegue che il lavoratore può pretendere le retribuzioni dal cedente dalla costituzione in mora, senza detrazione di quanto percepito dal cessionario, perché si tratta di rapporti distinti e il principio di compensatio lucri cum damno non opera; ha escluso anche l’applicazione della disciplina dell’adempimento del terzo e delle norme sull’appalto/somministrazione invocate dalla ricorrente; ha infine ritenuto irrilevanti le vicende di malattia o infortunio relative al rapporto di fatto con la cessionaria, perché dopo la mora del creditore il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore resta a carico del datore di lavoro cedente. La ricorrente è stata condannata alle spese e alle ulteriori somme previste per la definizione accelerata e per l’abuso processuale.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione del giudicato; la Corte ha però dichiarato inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza, non entrando nel merito della pretesa preclusione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. sul tema del giudicato interno/esterno.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina del collegio investito della definizione del giudizio dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto sull’asserita incompatibilità del collegio.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso; il vizio di cui al n. 5 è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato per la mora del creditore/datore di lavoro; la Corte conferma la centralità della costituzione in mora del cedente.

  • art. 1207 c.c.

    La Corte afferma che, una volta costituito in mora il datore di lavoro, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al lavoratore grava sul datore medesimo.

  • art. 1208 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sui presupposti della mora.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione in mora.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla responsabilità per inadempimento; non è oggetto di autonoma ratio decisoria specifica.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al preteso danno e alla compensazione economica tra crediti.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla detraibilità e sul danno evitabile.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per la natura retributiva del credito reclamato.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica applicazione nella motivazione della Corte.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte lo utilizza per qualificare come giuridicamente rilevante, nei limiti previsti, il rapporto di fatto proseguito con la cessionaria, distinto dal rapporto con il cedente.

  • art. 1180 c.c.

    La Corte esclude che il pagamento del cessionario integri adempimento del terzo del debito del cedente, poiché il cessionario paga un debito proprio nell’ambito del distinto rapporto di fatto.

  • art. 2036 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema del pagamento non dovuto/indebito; la Corte ne esclude l’applicazione nella fattispecie.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Esclusa la sua applicabilità, perché disciplina la solidarietà nell’appalto tra committente e appaltatore, fattispecie diversa dalla cessione di ramo d’azienda illegittima.

  • art. 1676 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla controversia.

  • art. 2112, comma 6, c.c.

    Richiamato nel contesto della cessione d’azienda; la Corte conferma la distinzione tra rapporto con cedente e rapporto di fatto con cessionario.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per il meccanismo satisfattivo affermato in tema di somministrazione/appalto illecito; la Corte ne esclude l’applicazione alla cessione illegittima di ramo d’azienda.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte lo considera non applicabile alla fattispecie.

  • art. 614-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla funzione deterrente; la Corte non accoglie la censura e richiama il diverso istituto dell’astreinte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulle prove e sulle allegazioni.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all’ordine di esibizione, ritenuto esplorativo e irrilevante.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo in tema di esibizione di documenti da parte di terzi/PA.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per abuso del processo in relazione alla definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato come base per la condanna ulteriore per abuso processuale.

Massime di principio

  • In caso di declaratoria di illegittimità o inopponibilità della cessione di ramo d’azienda, il rapporto di lavoro con il cedente si considera ricostituito de iure e il lavoratore può pretendere da quest’ultimo la retribuzione dalla costituzione in mora, se la prestazione sia stata offerta e non ricevuta senza giustificato motivo.
  • Le somme eventualmente percepite dal lavoratore presso la cessionaria non sono detraibili dal credito verso il cedente, perché si tratta di rapporti di lavoro distinti e autonomi; non opera il principio della compensatio lucri cum damno in un rapporto diverso da quello su cui matura la retribuzione dovuta dal cedente.
  • Il pagamento della retribuzione da parte del cessionario, nel contesto di un rapporto di fatto proseguito dopo l’illegittima cessione, non integra adempimento del debito del cedente ex art. 1180 c.c., ma riguarda un’obbligazione propria del soggetto che utilizza di fatto la prestazione.
  • La disciplina dell’appalto illecito o della somministrazione irregolare, compreso il meccanismo satisfattivo elaborato dalle Sezioni Unite, non si applica automaticamente alla diversa fattispecie della cessione illegittima di ramo d’azienda.
  • Una volta che il datore di lavoro cedente sia costituito in mora, il rischio dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore grava sul datore medesimo; pertanto eventi come malattia, infortunio o altre sospensioni riferite al rapporto di fatto con la cessionaria non incidono sul credito retributivo verso il cedente.
  • L’eccezione di giudicato richiede l’esatta trascrizione degli atti e l’individuazione puntuale della precedente causa petendi e del petitum, altrimenti il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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