Cassazione Civile, Ordinanza n. 34070/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo, con il primo motivo, che il decreto non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo ha contestato che il giudice di merito non avesse valorizzato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a negare la decorrenza del termine di opposizione e quindi la tardività dichiarata dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente di per sé a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito: la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l’annotazione "al visto PM" nel fascicolo in data 20.11.2018, ritenendo così il provvedimento entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché l’opposizione era stata proposta solo il 28.9.2020, quindi ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la tardività era correttamente affermata. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Consente la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio sulla base di una proposta del relatore.
art. 136 c.p.c.
Richiamato come parametro della comunicazione del provvedimento, che può essere integrato anche da forme equipollenti purché idonee a portare l’atto a conoscenza del destinatario.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. come riferimento per le modalità di comunicazione del provvedimento.
art. 327 c.p.c.
Ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; il termine lungo decorre dalla pubblicazione quando manchino notificazione o comunicazione idonea.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dal codice di rito; tale omissione integra un vizio autonomamente decisivo.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione del compenso può essere validamente effettuata anche mediante modalità equipollenti rispetto a quelle formalmente previste, purché sia provata l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Quando il destinatario del provvedimento abbia avuto conoscenza dell’atto in una certa data, l’opposizione proposta oltre il termine di legge è tardiva, e la tardività non può essere superata allegando mere difficoltà organizzative interne dell’ufficio interessato.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio in mancanza di notificazione o comunicazione idonea, decorrendo dalla pubblicazione del provvedimento.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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